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Diritto processuale penale

Giudizio

15 | 11 | 2022

Non è incostituzionale l’art. 521, comma 2, c.p.p. nella parte in cui non prevede la trasmissione degli atti al pubblico ministero quando accerta una circostanza aggravante non contestata

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 230 del 15 novembre 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 521, comma 2, c.p.p., sollevate – in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione –, nella parte in cui non prevede che il giudice disponga con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero quando accerta che risulta una circostanza aggravante non oggetto di contestazione. In sostanza, il rimettente ha sollecitato alla Consulta una pronuncia additiva, per effetto della quale il giudice dovrebbe essere tenuto alla restituzione degli atti al pubblico ministero non solo quando risulti che il fatto sia «diverso» da quello contestato, ma anche quando risulti dagli atti una circostanza aggravante non contestata dal pubblico ministero.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode di ampia discrezionalità nella configurazione degli istituti processuali, censurabile soltanto nei limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte operate (ex plurimis, sentenze n. 74 del 2022, n. 213 del 2021, n. 95, n. 79 e n. 58 del 2020). Un tale standard di giudizio – particolarmente rispettoso della discrezionalità del legislatore – si impone anche allorché, come in questo caso, vengano allegate dal rimettente irragionevoli disparità di trattamento, o irragionevoli equiparazioni di trattamento tra situazioni diseguali. La disciplina del processo è, infatti, frutto di delicati bilanciamenti tra principi e interessi in naturale conflitto reciproco, sicché ogni intervento correttivo su una singola disposizione, volto ad assicurare una più ampia tutela a uno di tali principi o interessi, rischia di alterare gli equilibri complessivi del sistema. Ciò spiega perché la Consulta sia solita esercitare una speciale cautela nello scrutinio delle censure in materia processuale fondate, in particolare, sull’art. 3 Cost..  La premessa ermeneutica da cui muove il giudice rimettente, relativa all’impossibilità di estendere la disciplina dettata per il fatto «diverso» all’ipotesi del fatto connotato da una circostanza aggravante non contestata dal pubblico ministero, è invero corretta: la giurisprudenza di legittimità ritiene, anzi, abnorme il provvedimento del giudice che, rilevata l’omessa contestazione della recidiva nell’imputazione, restituisca gli atti al pubblico ministero affinché la riformuli (Cass., sentenza n. 30498 del 2011). In tale ipotesi il giudice non potrà nemmeno ritenere esistente in base agli atti la circostanza non contestata, essendogli ciò precluso dall’art. 521, comma 1, c.p.p., e dovrà pertanto limitarsi a pronunciare condanna per il fatto di reato non qualificato, come ritualmente contestato dal pubblico ministero. Il rimettente ritiene che tale diritto vivente sia produttivo di irragionevoli differenze di trattamento censurabili al metro dell’art. 3 Cost., emblematicamente esemplificate dal caso di specie sottoposto al suo esame, in cui – a parità di delitto commesso – un imputato al quale è stata ritualmente contestata la recidiva rischierebbe di essere punito più severamente rispetto ad altro imputato al quale la recidiva non è stata contestata dal pubblico ministero, nonostante i numerosi precedenti risultanti dai certificati del casellario giudiziale. Che la soluzione consacrata dal diritto vivente possa produrre risultati come quello evidenziato dal giudice a quo è, in effetti, innegabile. La disciplina in questa sede censurata, dunque, implica fisiologicamente la possibilità di un trattamento sanzionatorio del condannato meno severo di quello che deriverebbe dall’applicazione di circostanze aggravanti ritenute sussistenti dal giudice, ma non contestate – consapevolmente, o anche per mera disattenzione – dal pubblico ministero; e, correlativamente, la possibilità di identici trattamenti sanzionatori per imputati di fatti di reato analoghi, alcuni dei quali però connotati dalla presenza di una o più circostanze aggravanti, anche in questo caso rilevate dal giudice, ma non contestate dal pubblico ministero. Queste possibili alterazioni della logica del principio di eguaglianza nella commisurazione della pena sono, però, l’altrettanto fisiologica conseguenza della regola della necessaria correlazione tra accusa e sentenza, saldamente radicata nel sistema del codice di procedura penale. Come da tempo questa Corte ha evidenziato (sentenza n. 88 del 1994), tale regola di sistema è, anzitutto, funzionale al corretto svolgersi del contraddittorio, e a garantire così la pienezza del diritto di difesa dell’imputato. In secondo luogo, essa tutela la stessa posizione del pubblico ministero, che l’ordinamento vigente – imperniato sul principio accusatorio – individua come esclusivo titolare dell’azione penale. Infine, la regola assicura la posizione di terzietà e imparzialità del giudice rispetto alle opposte allegazioni delle parti: posizione che è pur essa inscindibilmente legata alla logica del principio accusatorio. La regola in questione chiama il giudice a pronunciarsi sulla responsabilità dell’imputato per i soli fatti descritti nel capo di imputazione, o che siano stati oggetto delle eventuali contestazioni suppletive durante il processo, proprio perché unicamente su tali fatti si è svolto il contraddittorio tra le parti; ed esclude che il giudice possa affermare la responsabilità dell’imputato – e applicare la relativa sanzione, o frazione di sanzione – per fatti «nuovi» o «connessi» non ritualmente contestati, per un fatto «diverso» da quello contestato, o ancora per circostanze aggravanti anch’esse non oggetto di contestazione. La disposizione di cui all’art. 521, comma 2, c.p.p. è, in effetti, essa stessa espressione di questa regola, precludendo al giudice di condannare l’imputato per il fatto che risulti dal compendio delle prove, ma sia «diverso» da quello descritto nell’imputazione. Nell’ipotesi tuttavia in cui il giudice rilevi la presenza di un fatto «nuovo» – connesso o meno con quello contestato – ulteriore rispetto a quello oggetto di imputazione, egli può comunque pronunciare condanna per il fatto contestato e ritenuto provato, lasciando poi che sia il pubblico ministero a procedere eventualmente per tale ulteriore fatto di reato emerso durante il processo. Nell’ipotesi, invece, di fatto «diverso» da quello contestato, il giudice dovrebbe limitarsi ad assolvere l’imputato; onde, in assenza di una disposizione come quella oggi censurata, al pubblico ministero sarebbe precluso iniziare una nuova azione penale, per effetto della regola generale del ne bis in idem consacrata dall’art. 649 c.p.p.. Per evitare tale risultato, che condurrebbe alla radicale non punibilità di un imputato che risulti comunque aver commesso un reato, seppur diverso da quello contestato dal pubblico ministero, l’art. 521, comma 2, c.p.p. dispone che il giudice, in questo caso, non definisca il processo attraverso una pronuncia di assoluzione, ma restituisca gli atti al pubblico ministero perché questi possa procedere, se del caso, a un nuovo esercizio dell’azione penale sulla base del fatto emerso in giudizio. Occorre a questo punto chiedersi se risulti manifestamente irragionevole, o addirittura arbitrario, non estendere tale regola anche al caso in cui risultino circostanze aggravanti del fatto non contestate dal pubblico ministero. La scelta del legislatore è stata, dunque, quella di calibrare la regola della restituzione degli atti al pubblico ministero, con il suo carico di allungamento dei tempi processuali, sulla sola ipotesi del fatto «diverso», in cui la definizione del giudizio con una sentenza assolutoria determinerebbe la totale impunità di chi sia risultato autore di un fatto di reato, privilegiando invece le ragioni di tutela della ragionevole durata del processo e della posizione di terzietà e imparzialità del giudice nel caso in cui l’errore del pubblico ministero si ripercuota soltanto sulla misura della pena da infliggere a un imputato comunque condannato per il fatto di reato risultato provato in sede processuale. A giudizio della Consulta, tale scelta individua un punto di equilibrio non implausibile tra gli opposti interessi e principi in gioco, tutti di grande rilievo nel vigente sistema del processo penale; ed è in ogni caso ben lungi dal poter essere qualificata in termini di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 3 Cost.
  • Art. 112 Cost.
  • Art. 521 c.p.p.