Diritto processuale penale
Misure cautelari
29 | 07 | 2021
La nuova decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare in caso di regressione del procedimento
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 29821 del 25 giugno 2021 (dep. 29 luglio
2021), la prima sezione penale della Corte di Cassazione è tornata sulla
questione della nuova decorrenza dei termini di durata della misura cautelare
in caso di regressione del procedimento.
L'art. 303, comma 2, c.p.p., con specifico riferimento ai
termini di durata della custodia cautelare, stabilisce che nel caso in cui, a
seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione o per altra
causa, il procedimento regredisca ad una fase o a un grado di giudizio diversi
ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone
il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
cautelare decorrono dì nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a
ciascuno stato e grado del procedimento.
La formulazione letterale della norma contiene un'elencazione
di tipo esemplificativo delle situazioni processuali che danno luogo al
passaggio del processo ad un grado o ad una fase diversa, poiché, accomuna le
ipotesi dell'annullamento con rinvio disposto dalla corte di cassazione e della
declaratoria di nullità delle sentenze, ad ogni ulteriore "causa" che
investa "altro giudice".
Per tale motivo, la giurisprudenza è costante nel ritenere
che l'art. 303, comma 2, cit. riguarda qualunque altra decisione in grado di
determinare il regresso del processo a fase o grado di giudizio diversi, senza
alcuna distinzione, compresa la sentenza del giudice di appello nelle ipotesi
di cui all'art. 604 c.p.p., o nel caso in cui rileva l'incompetenza del giudice
di primo grado, nei casi di cui all'art. 23 c.p.p. (Cass. pen., sez. VI, 14 gennaio
1993, n. 76).
In altri termini, il meccanismo della nuova decorrenza dei
termini massimi di custodia cautelare va ricollegato a tutti i casi di
regressione o di rinvio del procedimento ad altro giudice, anche se questi ne
ha avuto già cognizione, come si verifica nel caso in cui la Corte di
cassazione, risolvendo un conflitto di giurisdizione o di competenza, rinvii il
processo a un giudice diverso da quello che ha avuto cognizione del
procedimento (Cass. pen., sez. I, 19 gennaio 1997, n. 4221).
Sul piano teleologico, per l'applicazione della disciplina
della nuova decorrenza del termine di fase della misura custodiale, rileva
l'oggettiva regressione del processo che potrebbe determinare la scadenza dei
termini di custodia e la scarcerazione dell'imputato con frustrazione delle
esigenze che ne avevano imposto la sottoposizione a limitazione della libertà
personale.
La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, costantemente attribuito all’art. 303, comma 2, c.p.p. l'effetto di far decorrere un nuovo termine di fase del tutto svincolato da quello già trascorso nella fase o nel grado in cui il processo è regredito, nel senso che non è stato mai posto in dubbio che la predetta norma ha la specifica funzione di far derivare dal provvedimento di annullamento o di regresso il decorso ex novo di un distinto termine, privo di qualsiasi connessione con quello della fase o del grado corrispondente, e, dunque, a questo non cumulabile (Cass. pen., sez. un., 19 gennaio 2000, n. 4).
Alla luce di tali considerazioni, conclude la Suprema Corte, la disposizione in esame è applicabile anche nei casi in cui la ripetizione della fase processuale comporti la riapertura del giudizio di cognizione dopo la formazione del giudicato di condanna e la declaratoria della sua ineseguibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 670, comma 3, c.p.p. e 175, comma 2, c.p.p. nel testo previgente: non soltanto il dato testuale non contiene limitazioni nel senso di pretendere il regresso a fase omogenea o ad un grado del medesimo processo di cognizione, ma la sua "ratio" è volta a preservare il mantenimento della misura cautelare, già applicata, a fronte della ripartenza del corso del processo, riferibile, dunque, anche alle situazioni in cui questo si riapra e prosegua dopo il formale passaggio in giudicato della sentenza pronunciata in contumacia nei confronti di condannato inconsapevole, che sia stato ammesso a proporvi impugnazione ed in tal modo riacquisti la condizione di imputato.
Riferimenti Normativi: