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Diritto processuale penale

Procedimenti speciali

08 | 06 | 2021

La responsabilità dell’ente per il fatto colposo in violazione della normativa antinfortunistica: il concetto di “interesse” e “vantaggio”

Giorgio Crisciotti

La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 22256 del 3 marzo 2021 (dep. 8 giugno 2021), è tornata ad affrontare il tema della responsabilità da reato degli enti, soffermandosi sul concetto di interesse e/o vantaggio ex art. 5 D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231.

In relazione ai reati colposi di evento (art. 25-speties, D.L.vo 231/2001) – scaturiti dalla violazione della normativa antinfortunistica (D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81) – ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato abbia consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente; sussiste, invece, il requisito del vantaggio, qualora la persona fisica abbia violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto (Cass. pen., sez. IV, 17 dicembre 2015, n. 2544) o della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso (Cass. pen., sez. IV, 23 maggio 2018, n. 38363).

Con specifico riguardo al criterio di imputazione dell’interesse, si è discusso circa la rilevanza o meno della sistematicità delle violazioni: secondo la Corte, tale elemento attiene al piano prettamente probatorio – quale possibile indizio della esistenza dell'elemento finalistico della condotta dell'agente (Cass. pen., sez. IV, 24 marzo 2021, n. 12149); l’art. 25-septies D.L.vo n. 231/2001, difatti, non richiede la natura sistematica delle violazioni alla normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell'ente derivante dai reati colposi; sicché, sarebbe eccentrico – rispetto allo spirito della legge – ritenere irrilevanti tutte quelle condotte che, pur sorrette dalla intenzionalità, non siano espressive di una sistematica violazione delle regole cautelari, in quanto episodiche e occasionali.

Analogamente, prosegue la Corte, può ritenersi che il connotato della sistematicità delle violazioni sia estraneo al requisito del vantaggio e, anche in relazione a tale criterio di imputazione, attenga ad un piano prettamente probatorio, quale possibile indice della sussistenza e consistenza, sul piano economico, del vantaggio, derivante dalla mancata previsione e/o adozione delle dovute misure di prevenzione.

D’altro canto, onde impedire un'applicazione automatica della norma che ne dilati a dismisura l'ambito di operatività ad ogni caso di mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione – che implica quasi sempre un risparmio di spesa –, laddove il giudice di merito accerti l'esiguità del risparmio derivante dall'omissione delle cautele dovute, in un contesto di generale osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, ai fini del riconoscimento del requisito del vantaggio occorre la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quella della tutela della salute dei lavoratori quale conseguenza delle cautele omesse: la prova, cioè, dell'effettivo, apprezzabile (cioè non irrisorio) vantaggio (consistente nel risparmio di spesa o nella massimizzazione della produzione, che può derivare, anche, dall'omissione di una singola cautela e anche dalla conseguente mera riduzione dei tempi di lavorazione) non desumibile, sic et simpliciter, dall'omessa adozione della misura di prevenzione dovuta. 

In altri termini, laddove non vi sia la prova che l'omessa adozione delle cautele sia il frutto di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi di impresa e risulti, invece, l'occasionalità della violazione delle norme antinfortunistiche, dovendosi escludere il requisito dell'interesse, deve essere rigorosamente provato quello del vantaggio, che può alternativamente consistere in un apprezzabile risparmio di spesa o in un, sempre apprezzabile, aumento della produttività e la motivazione della sentenza che riconosca tale vantaggio deve dare adeguatamente conto delle prove, anche per presunzioni, dalle quali ha desunto la concretizzazione del vantaggio in capo all’ente.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 5, D.L.vo 8 giugno 2001 n. 231
  • Art. 25-septies, D.L.vo 8 giugno 2001 n. 231
  • Art. 63, D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81
  • Art. 64, D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81