libero accesso

Diritto processuale penale

Giudizio

09 | 11 | 2022

L'accertamento della falsità delle dichiarazioni acquisite al dibattimento ex art. 500, comma 4, c.p.p..

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 42224 del 16 settembre 2022, depositata l’8 novembre 2022, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha esaminato la differenza tra la valutazione della testimonianza ai fini della decisione del processo in cui è stata resa e ai fini della persecuzione penale del testimone che abbia eventualmente deposto il falso.

L'art. 500, comma 4, c.p.p. sancisce, infatti, che «Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate». Per effetto del meccanismo acquisitivo disciplinato dall'art. 500, comma 4, c.p.p., dunque, la deposizione dibattimentale del teste, pur se falsa, rimane parte integrante del processo in cui è stata resa e costituisce prova ivi utilizzabile e valutabile in relazione all'altro materiale probatorio legittimamente acquisito (Cass. pen., sez. VI, 23 novembre 2011, n. 18065).

La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, chiarito che, ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p., gli «elementi concreti», sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto ad intimidazione affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino - con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna - l'esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da circostanze sintomatiche dell'intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali (Cass. pen., sez. II, 22 aprile 2021, n. 29393).

La decisione di acquisire, ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p. le dichiarazioni rese dal testimone nella fase delle indagini preliminari, tuttavia, non vincola il giudice del processo relativo alla falsa testimonianza, ancorché lo stesso derivi proprio da tale deposizione e sia volto a verificarne la falsità: in tema di falsa testimonianza, infatti, la disciplina delle contestazioni dibattimentali di cui all'art. 500 c.p.p. è applicabile unicamente nell'ambito del processo in cui sono state rese le deposizioni testimoniali, e non invece nell'ambito del processo conseguentemente instaurato per accertare la sussistenza del delitto di falsa testimonianza (Cass. pen., sez. VI, 4 giugno 2009, n. 38107, in motivazione, la S.C. ha osservato che il giudice di merito, evocando l'art. 500 c.p.p., aveva impropriamente ritenuto di non poter effettuare il confronto comparativo tra dichiarazioni procedimentali e dichiarazioni dibattimentali, per dedurne la corrispondenza al vero delle prime e la falsità delle seconde). In tema di valutazione della testimonianza, pertanto, il codice di rito separa nettamente la valutazione della testimonianza ai fini della decisione del processo in cui è stata resa e la persecuzione penale del testimone che abbia eventualmente deposto il falso, attribuendo al giudice il solo compito di informare il pubblico ministero della notizia di reato, quando ne ravvisi gli estremi in sede di valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto (Cass. pen., sez. VI, 23 novembre 2011, n. 18065; Cass. pen., sez. VI, 29 maggio 1990, n. 1661).

L'accertamento operato dal giudice del processo nel quale è stata resa la dichiarazione falsa non vincola, dunque, il giudice del processo per falsa testimonianza, in quanto il codice di rito non riconosce alcuna efficacia pregiudiziale o, comunque, vincolante a questa delibazione. L'art. 3, comma 4, c.p.p., del resto, nel ragionevole intento di garantire la massima autonomia di giudizio in ciascun procedimento penale, nell'ambito del quale deve essere sempre e comunque ricercata la verità, senza condizionamenti derivanti dagli elementi raccolti in altri procedimenti (ex plurimis: Cass. pen., sez. I, 28 settembre 2006, n. 38171), ha sancito che hanno efficacia di giudicato nel procedimento penale le sole sentenze irrevocabili del giudice civile che hanno deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza. L'art. 2, comma 2, c.p.p., analogamente, sancisce che la decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo, in quanto il legislatore ha voluto garantire la massima autonomia ai relativi giudizi (Cass. pen., sez. I, 28 settembre 2006, n. 38171). 

Nel codice di rito vigente, dunque, l'esclusione di effetti pregiudiziali o, comunque, condizionanti di un processo penale su altro processo penale ribadisce la soggezione del giudice soltanto alla legge, sancita dall'art. 101, comma 2, Cost. 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 101 Cost.
  • Art. 2 c.p.p.
  • Art. 3 c.p.p.
  • Art. 500 c.p.p.