Diritto penale
Reati in generale
09 | 11 | 2022
La responsabilità dei genitori per i reati commessi dai minori e per gli eventi lesivi della vita e dell’integrità psico-fisica dei figli
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 42507 del 6 aprile 2022 (dep. 9 novembre 2022), la prima sezione penale della Corte di cassazione ha richiamato alcuni principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di obblighi di garanzia gravanti sui genitori, sia per quanto concerne eventi che possano ledere la vita e l’integrità psico-fisica dei figli, sia per quanto riguarda reati commessi dai figli minori.
La giurisprudenza di legittimità ha statuito, in tema di obbligo di impedire l’evento ex art. 40, comma 2 c.p., che la norma che fa carico ai genitori di evitare che la prole procreata dai figli minori venga a morte è costituita dall'art. 2048 c.c., che prevede la responsabilità dei genitori per i danni compiuti dai figli minori con l’unico limite del «non aver potuto impedire l’evento».
In tal caso, però, perché sia possibile ravvisare la responsabilità penale dei genitori è necessaria la sussistenza anche dei seguenti ulteriori elementi: 1) conoscenza o riconoscibilità della situazione di pericolo; 2) conoscenza o riconoscibilità dell’azione doverosa; 3) conoscenza o riconoscibilità dei mezzi necessari al raggiungimento del fine; 4) possibilità oggettiva di agire (Cass. pen., sez. I, 21 settembre 1992, n. 9901).
L’esistenza di un obbligo incombente sui genitori di impedire eventi dannosi cagionati dai figli minori è stata ribadita di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. III, 22 settembre 2016, n. 53102).
È stato chiarito, inoltre, che la posizione di garanzia verso i propri figli, costituita dall’art. 147 c.c. in capo al genitore, comporta l’obbligo per costui di tutelare la vita, l'incolumità e la moralità sessuale dei minorenni contro altrui aggressioni e contro eventi naturali (Cass. pen., sez. III, 1 dicembre 2005, n. 3124; Cass. pen., sez. III, 14 dicembre 2007, n. 4730).
L’art. 2048 c.c., peraltro, prevede un obbligo di garanzia non solo in capo ai genitori nei confronti dei figli minori, ma anche in capo ai tutori nei confronti delle persone soggette alla loro tutela.
Nel caso di specie è stata individuata la responsabilità, in capo ai soggetti affidatari di soggetto minorenne, per i reati di infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale, commessi in concorso con la stessa madre del feto deceduto.
In particolare, gli stessi imputati, al fine di evitare il possibile scandalo conseguente alla minore età della partoriente, avevano vietato a costei di intrattenere contatti fisici o telefonici con l’esterno e avevano omesso di assicurarle la necessaria assistenza sanitaria. Da ciò ne è derivato il decesso del feto - sulla base delle dichiarazioni del consulente tecnico del Pubblico ministero – a causa di una sofferenza ipossica cronica a cui si era sommato l’attorcigliamento del cordone ombelicale intorno al collo durante la fase di impegno del collo dell’utero e dell’espulsione; decesso che avrebbe potuto essere impedito se fosse stata garantita la doverosa assistenza sanitaria alla minorenne.
Si è così ritenuto il nesso di causalità tra le condotte omissive degli imputati e il decesso del feto, individuandosi la condotta omissiva della minorenne - da ritenersi gravata da un obbligo di protezione e, perciò, da un obbligo di impedire lesioni della vita e dell’integrità psicofisica del figlio ex art. 147 c.c. - e di coloro che rivestivano una posizione di garanzia nei suoi confronti, nell’aver rinunciato a ricorrere a qualsiasi forma di assistenza sanitaria, sia nel corso della gravidanza, sia al momento iniziale del travaglio.
Riferimenti Normativi: