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Diritto processuale penale

Esecuzione

29 | 07 | 2021

Il divieto di utilizzo di “compact disc” (CD) da parte dei detenuti e le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza dell’ambiente carcerario

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 29819 del 25 giugno 2021 (dep. 29 luglio 2021), la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa alla possibilità, per i detenuti, di utilizzare strumenti tecnologici come i compact disc (c.d. CD), al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici.

La richiesta del detenuto di essere autorizzato ad acquistare un lettore di compact disc e i relativi supporti in vista della fruizione di contenuti musicali è certamente funzionale alla possibilità di coltivare interessi culturali, la cui possibilità di cura costituisce uno degli elementi qualificanti del trattamento penitenziario, secondo quanto stabilito dalle disposizioni della L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) e, in particolare, dall'art. 15, secondo cui il trattamento è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia, nonché dall'art. 12, a mente del quale negli istituti penitenziari, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune.

Dunque, la previsione di un divieto assoluto di ascoltare musica costituirebbe certamente un vulnus alla possibilità di soddisfare un interesse che attiene alla sfera della personalità e che è strettamente connesso agli obiettivi del trattamento penitenziario.

Tuttavia, se può ammettersi che l'Amministrazione penitenziaria con disposizione generale disciplini le modalità di utilizzo di tali supporti, non precluso dalle norme primarie e regolamentari, e che le singole direzioni ne possano autorizzare l'acquisto, ciò non significa la relativa richiesta debba essere necessariamente accolta e, che, dunque in capo all'Amministrazione penitenziaria non residui la possibilità di un motivato rigetto dell'istanza. Ciò in quanto l'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto al regime differenziato.

La possibilità, sul piano tecnico, di procedere alla messa in sicurezza dei dispositivi di lettura dei dischi al fine di evitare manomissioni, infatti, costituisce solo uno degli aspetti che il magistrato di sorveglianza è chiamato a valutare; posto che accanto alla astratta possibilità di un siffatto intervento va apprezzata la diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare al relativo adempimento, anche nelle sue dimensioni quantitative.

E ciò per l'ovvia considerazione che un intervento circoscritto a pochi apparecchi potrebbe non determinare significative ricadute nell'organizzazione del carcere; laddove, al contrario, una richiesta generalizzata o comunque avanzata da parte di un numero elevato di reclusi, potrebbe comportare un impegno difficilmente sostenibile da parte dell'Amministrazione penitenziaria, o, comunque, dalle rilevanti ricadute sulla complessiva organizzazione del carcere, a fronte di esigenze che, seppure apprezzabili sul piano trattamentale, non sono certo riferibili a diritti fondamentali del detenuto. 

Consegue, a tali osservazioni, la necessità che, prima del riconoscimento del diritto del detenuto ad utilizzare dei lettori di compact disc per uso ricreativo, venga verificato se tale utilizzo, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare degli inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi sui dispositivi e alle verifiche sui supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo. Scelta che – conclude la Suprema Corte – implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 12, L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
  • Art. 15, L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)