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Diritto processuale penale

07 | 11 | 2022

Il principio della «ragione più liquida» nel processo penale

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 41995 del 28 settembre 2022 (dep. 7 novembre 2022), la seconda sezione penale della Corte di cassazione si è occupata della possibilità di applicare nel processo penale l’istituto, noto e praticato dalla giurisdizione civile, della c.d. "ragione più liquida", che consente al giudice di selezionare gli argomenti dirimenti da sviluppare nella motivazione dei provvedimenti della giurisdizione, tralasciando gli altri, pur prospettati dalle parti, secondo la logica della utilità marginale.

Secondo il diritto processuale vivente qualora il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta di adozione di un provvedimento coercitivo e il pubblico ministero abbia presentato appello avverso tale decisione, il tribunale della libertà funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 c.p.p. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare infine, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall'art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura (Cass. pen., sez. un., 31 marzo 2004, n. 18339).

Hanno osservato le Sezioni Unite in tale pronuncia che i poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'appello de libertate, pur nel rispetto del perimetro disegnato dall'originaria domanda cautelare, si estendono, senza subire alcuna preclusione, all'intero thema decidendum, che è costituito dalla verifica dell'esistenza di tutti i presupposti richiesti per l'adozione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare, poiché il tribunale della libertà funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 274, 275, 278, 280, 287 c.p.p. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare infine, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall'art. 292 c.p.p., risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura. Pertanto, è “ragionevole affermare che (con riguardo all'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento del G.i.p. di diniego della misura cautelare) al rilevato allargamento del devolutum a tutti i profili della domanda cautelare, indipendentemente dallo specifico petitum contenuto nei motivi di gravame, debba corrispondere una pari ampiezza del materiale cognitivo”.

Alla luce di questi principi è censurabile il procedimento seguito dall’autorità giudiziaria che non esamini in via preordinata l'aspetto della gravità indiziaria per poi valutare, laddove si ritengono sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, il tema, logicamente successivo, delle esigenze cautelari.

Va evidenziato, in proposito, che il primo aspetto ben può incidere anche sulla seconda valutazione, avuto riguardo soprattutto al giudizio sulla gravità in concreto dei fatti-reato contestati.

Non si tratta, in casi siffatti, di una applicazione del principio della "ragione più liquida", affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella giurisdizione civile in una prospettiva di economia processuale. Quello della “ragione più liquida” è, infatti, un principio non "esportabile" tout court nel processo penale, tant'è che a esso si è fatto riferimento in una ipotesi del tutto peculiare: in presenza di una questione di diritto controversa nella giurisprudenza di legittimità, la sezione semplice non deve rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, c.p.p., se il ricorso può trovare autonoma soluzione in ragione della presenza di un concorrente motivo di annullamento del provvedimento impugnato (Cass. pen., sez. VI, 20 gennaio 2021, n. 23148; Cass. pen., sez. II, 24 novembre 2021, n. 8327).

Trattasi di pronunce che riguardano una situazione affatto diversa da quella esaminata dalla Suprema Corte nel caso in esame, al pari di quelle in cui il giudice di merito o di legittimità, assunta la decisione sulla base di una questione pregiudiziale o preliminare, di rito o di merito, si limita in motivazione a trattare quell'unico punto assorbente.