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Diritto civile

Obbligazioni

29 | 07 | 2021

Ancora sull’abusivo frazionamento giudiziale del credito

Valerio de Gioia

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21746 del 29 luglio 2021, è stata nuovamente investita della questione dell’abusivo frazionamento giudiziale del credito.

La Corte, partendo dalla ricostruzione del rapporto operata dal Tribunale, ha ritenuto che, benché alla base delle varie obbligazioni – assunte dalla compagnia di assicurazioni sempre con il medesimo perito di fiducia – vi fosse un unico rapporto di durata pluriennale, non può da ciò farsi discendere un'unica prestazione professionale e, correlativamente, un'unica obbligazione di pagamento, essendosi invece in presenza di una pluralità di prestazioni, aventi peraltro il medesimo contenuto e i medesimi caratteri (nella specie, in ogni incarico conferito al perito, risultano indicati gli elementi identificativi della stima da effettuare con una remunerazione collegata unicamente al numero dei sinistri periziati, con accettazione delle parcelle mediante il sistema informatico della compagnia).

Su tali basi, proseguono i giudici di legittimità, deve ritenersi che i distinti crediti maturati siano inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e fondati su un medesimo rapporto di durata.

Ebbene, le Sezioni unite, intervenute di recente sul tema della possibilità di frazionamento giudiziale del credito, hanno affermato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo – sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale –, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c. (Cass. civ., sez. un., 16 febbraio 2017, n. 4090).

Sulla scorta di tale principio e venendo al caso di specie, la Corte ha verificato se la mancanza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (riscontrata dal primo giudice e posta a base della pronuncia di improponibilità) abbia formato oggetto di precedente deduzione nel giudizio di merito dando una risposta positiva in considerazione della linea difensiva adottata dalla società convenuta improntata principalmente sulla improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, concetto che, come è evidente, presuppone logicamente proprio la contestazione dell'esistenza di un interesse meritevole di tutela a tale modalità di esercizio del diritto di azione, anche in relazione al principio di proporzionalità nell'uso della giurisdizione (Cass. civ., sez. lav., 21 dicembre 2016, n. 26464). 

Sul tema dell'interesse concreto alla proposizione di separati giudizi – fondamentale per la soluzione della questione di diritto – il creditore/ricorrente si è limitato ad un generico richiamo al rischio di prescrizione senza, tuttavia, allegare alcun concreto elemento a sostegno della sua affermazione (decorrenza del termine e sua scadenza), né dedurre l'esistenza di elementi di fatto idonei a diversificare le prestazioni di volta in volta eseguite e tali da giustificare una trattazione separata delle sue pretese creditorie. Di conseguenza, conclude la Suprema Corte, il fugace accenno al rischio prescrizione si rivela privo di consistenza ai fini che qui interessano, anche perché sarebbe stato sufficiente l'invio di un mero atto di costituzione in mora per interrompere il decorso del termine (art. 2943, ult. comma, c.c.).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2 Cost.
  • Art. 1175 c.c.
  • Art. 1375 c.c.
  • Art. 2943 c.c.
  • Art. 101 c.p.c.
  • Art. 183 c.p.c.