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Diritto processuale penale

Soggetti

03 | 11 | 2022

Incostituzionale l’esclusione dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato in caso di precedenti condanne per il reato di cui al comma 5 dell’art. 73 T.U. Stupefacenti aggravato dall’art. 80

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 223 del 3 novembre 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui ricomprende anche la condanna per il reato di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), rimanendo invece impregiudicata la previsione della presunzione relativa alle altre fattispecie di reato, previste da tale ultima disposizione, aggravate ai sensi del successivo art. 80.

Il legislatore è intervenuto con la norma censurata introducendo una presunzione di superamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della condanna del ricorrente in via definitiva per alcuni reati, sul duplice presupposto della particolare “redditività” degli stessi e della maggiore possibilità di occultamento dei profitti da parte dei componenti, specie di vertice, delle associazioni criminali. In particolare, l’art. 12-ter, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, ha introdotto il comma 4-bis nell’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002; disposizione questa che, nella formulazione originaria, ha stabilito che «Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti». Pertanto, l’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 ha circoscritto le condizioni generali per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, prevedendo che il reddito «si ritiene superiore ai limiti previsti» a fronte di un’intervenuta condanna definitiva dell’interessato, relativa a un diverso processo anteriore, per i reati ivi elencati. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima «nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l’ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria» (sentenza n. 139 del 2010), talché la presunzione, da assoluta che era, è divenuta relativa. La ratio della norma, come evidenziato da questa Corte nella citata pronuncia, è «evitare che soggetti in possesso di ingenti ricchezze, acquisite con le attività delittuose […] indicate, possano paradossalmente fruire del beneficio dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato, riservato, per dettato costituzionale (art. 24, comma 3, Cost.), ai “non abbienti”. Tale eventualità è resa più concreta dall’estrema difficoltà di accertare in modo oggettivo il reddito proveniente dalle attività delittuose della criminalità organizzata, a causa delle maggiori possibilità, per i partecipi delle relative associazioni, di avvalersi di coperture soggettive e di strumenti di occultamento delle somme di denaro e dei beni accumulati». Nella fattispecie concreta, demandata alla decisione del Tribunale di Firenze nel giudizio a quo, l’imputato era stato condannato in via definitiva per due fatti di reato di cessione di sostanze stupefacenti «di lieve entità» – aggravati ai sensi delle lettere a) e g), dell’art. 80, comma 1, T.U. stupefacenti – ex art. 73, comma 5, del medesimo testo unico. Si è affermato nella giurisprudenza di legittimità che il reato di cessione (o condotta equiparata) di sostanze stupefacenti «di lieve entità», di cui al comma 5 del citato art. 73, anche in presenza di un’aggravante ex art. 80 del medesimo d.P.R. n. 309 del 1990, non rientra tra quelli per i quali, ove oggetto di condanna definitiva, opera la presunzione contemplata dall’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cassazione, sentenza n. 16127 del 2018). Tuttavia il dato testuale di quest’ultima disposizione, oggetto delle censure di illegittimità costituzionale, il quale continua a far riferimento all’art. 73 tout court, senza escludere la fattispecie del suo comma 5, non consente di accedere a questa interpretazione adeguatrice, tanto più in mancanza nella fattispecie di una situazione di vero e proprio diritto vivente, non identificabile, di norma, in un’unica pronuncia (come già rilevato al punto 3). È costante nella giurisprudenza costituzionale l’affermazione del principio secondo il quale il diritto dei non abbienti al patrocinio a spese dello Stato è inviolabile nel suo nucleo intangibile, quale strumento fondamentale per assicurare l’effettività del diritto di azione e di difesa in giudizio (di recente, sentenze n. 10 del 2022, n. 157 del 2021 e n. 80 del 2020). La presunzione posta dal comma 4-bis dell’art. 76, d.P.R. n. 115 del 2002 viola tale fondamentale diritto rendendo più gravoso l’onere probatorio posto a carico del richiedente per essere ammesso (o per conservare) il beneficio, anche per i soggetti come quelli condannati per il reato di cui al comma 5 dell’art. 73 t.u. stupefacenti, sebbene aggravato ai sensi dell’art. 80 del medesimo testo unico. Quest’onere ulteriore e maggiore, differenziato rispetto al regime ordinario, costituisce un ostacolo ingiustificato all’accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per chi è stato condannato per il reato di cessione di sostanze stupefacenti «di lieve entità» (o condotta equiparata), quand’anche aggravato dall’art. 80 citato, e ridonda, pertanto, in violazione dell’art. 24, comma 2 e 3, Cost..

Riferimenti Normativi:

  • Art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. Stupefacenti)
  • Art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. Stupefacenti)
  • Art. 76, d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115
  • Art. 2 Cost.
  • Art. 3 Cost.
  • Art. 24 Cost.
  • Art. 73, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
  • Art. 76, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
  • Art. 2, cost.
  • Art. 3, cost.
  • Art. 24, cost.