Diritto civile
Obbligazioni
26 | 07 | 2021
Il nesso di causalità nelle obbligazioni «a risultato intermedio»: l’onere della prova del titolo, dell’allegazione dell’inadempimento e del link tra condotta ed evento
Paolo Maria Storani
La
terza sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 21372 del 26
luglio 2021, è tornata a occuparsi di prova del
nesso di causalità, nel solco ideato da Cass. civ.,
sez. III, 26 luglio 2017, n. 18392, e, poi, da ultimo, da Cass. civ., sez. III,
11 novembre 2019, n. 28991; le regole ivi fissate mirano a stabilire a chi deve
rimanere in mano il cerino acceso: nel contesto sanitario
chi non dà la prova soccombe proprio come è capitato
allo sfortunato paziente.
Il leit motiv è intendersi
sul concetto di prova del nesso causale, espressione ellittica, vale a dire,
come insegna la lingua greca, «che tralascia», perché in realtà non v’è dubbio
che quello che comunemente viene definito nesso di causa non sia un fatto
materiale, bensì un giudizio. Se la causalità in
quanto tale consiste in una relazione stabilita dall’uomo a posteriori tra due fatti, non una categoria a priori
accertabile, allora il nesso di causa in quanto tale non è provabile
in quanto costituisce il tema di un ragionamento deduttivo.
I
fatti materiali sui quali si fonderà il sillogismo sull’esistenza o sull’insussistenza del nesso di causalità possono
essere oggetto di qualsiasi mezzo di prova, non ponendo la legge limitazioni al
riguardo: per tale scopo ci si potrà valere di documenti, testimoni,
giuramento, confessione e presunzioni
semplici.
La
giurisprudenza di legittimità, dopo una tortuosa evoluzione, a
partire dalla menzionata, antesignana Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2017, n.
18392, ha operato un’inversione di tendenza che si rivela ormai inarrestabile; in precedenza, invece,
la Corte di Cassazione aveva valorizzato il principio di
vicinanza della prova, che aveva sancito che l’onere
di provare il nesso di derivazione
causale compete al debitore, ossia medico e struttura sanitaria, rimanendo a carico del creditore, vale a dire il paziente
che assume di essere vittima di malpractice, l’onere
di allegazione dell’inadempimento qualificato del
debitore.
Lo
scenario rimane quello della ripartizione dell’onere
della prova tra attore e convenuto in responsabilità contrattuale:
dopo la L. 8 marzo 2017, n. 24, la responsabilità
contrattuale degli
esercenti la professione sanitaria, granitica in sede di legittimità per
un ventennio, si è spostata
verso lidi extracontrattuali, in un complesso iter ancora in divenire.
La
sentenza in disamina segue la scia della tesi secondo cui il creditore è tenuto
a provare anche la causalità materiale
«costitutiva», ossia il nesso tra la condotta del debitore e l’evento di danno, mentre graverà
sul debitore la prova
liberatoria consistente nel dare dimostrazione o dell’esatto adempimento o del fatto che l’inadempimento per causa sopravvenuta non è imputabile
al debitore; nella prassi delle aule, il momento della prova a carico del
debitore potrebbe anche non realizzarsi mai, proprio a causa dello stallo sul
primo step del ciclo causale relativo all’evento dannoso; talché, con l’impostazione impressa dalla giurisprudenza più evoluta
di legittimità la causa ignota rimane addossata sulla parte creditrice.
Il principio generale affermato dalla sentenza in disamina è che, sul piano probatorio, grava sul paziente, oltre all’onere della prova del titolo e all’allegazione dell’inadempimento, anche l’onus probandi in ordine al nesso causale tra evento pregiudizievole e condotta del sanitario.
Un filamento degno di nota, in lettura combinata con l’art. 1218 c.c. e con l’art. 2697 c.c., è il concetto di diligenza qualificata di cui all’art. 1176 c.c. richiesta al prestatore d’opera nell’adempimento delle obbligazioni che si interseca con l’ostacolo procedurale della c.d. «doppia conforme» sul merito, stabilita dall’art. 348-ter, comma 4, c.p.c.: rimane così inadempiuto l’onere probatorio in ordine alla causalità materiale tra il comportamento degli operatori sanitari e il decesso del paziente; la ricostruzione sul fatto operata dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure se sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente inconciliabili, perplessi o, ancora, incomprensibili.
Riferimenti Normativi: