Diritto civile
Società
24 | 10 | 2022
La successione nel contratto di mutuo dell’azienda ceduta
Beatrice Petrucci
La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza
n. 31313 del 24 ottobre 2022 ha affermato l’inapplicabilità degli artt. 2558 e
2560 c.c. – riguardanti, rispettivamente, la successione nei contratti e i
debiti relativi all’azienda ceduta – al contratto di mutuo, in quanto non
inerente all’esercizio dell’azienda.
Tale affermazione discende dalla distinzione tra la
titolarità statica dell’azienda e l’esercizio dinamico dell’impresa, la quale
trova una propria estrinsecazione (anche) nella differenza dell’atto di
organizzazione da quello dell’organizzazione.
Più precisamente, muovendo dall’assunto secondo il quale il
contratto di finanziamento è da ritenersi atto prodromico irrilevante ai fini
del fenomeno successorio disciplinato dall’art. 2560 c.c., è stato evidenziato
come il regime fissato dal comma 2 della predetta norma si applichi ai debiti
in sé soli considerati e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a
posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia
subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c. (ex plurimis, Cass. civ. n.
11318/04 e n. 8539/18).
Tuttavia, il principio appena illustrato, non può trovare
attuazione in riferimento al contratto di mutuo che, non avendo ad oggetto il
godimento di beni aziendali non appartenenti all’imprenditore e da lui
acquisiti per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale né quelli d’impresa,
comunque attinenti all’organizzazione della stessa, esclude in radice
l’applicabilità dell’art. 2558 c.c. e, quindi, anche quella dell’art. 2560
c.c., che si riferisce ai debiti inerenti pur sempre all’esercizio dell’azienda
ceduta (fra le più recenti, Cass. civ. n. 15065/18).
Invero, al fine di scongiurare l’indiscriminata assimilazione
dell’attività organizzativa a quella di produzione organizzata – la quale
potrebbe comportare il rischio per cui, in assenza di un adeguato apparato
aziendale, anche atti preparatori possono segnare l’effettivo esercizio
dell’attività d’impresa (Cass. civ. n. 15769/04) – il contratto di mutuo non
può dirsi inerente all’esercizio dell’azienda, perché volto all’acquisizione di
essa, configurandosi, pertanto, quale atto di organizzazione e non già come
atto dell’organizzazione.
Tale linea di demarcazione viene maggiormente in rilievo se
si ha riguardo a un imprenditore individuale, che assume tale qualifica, ai
fini civilistici, solo in conseguenza dell’esercizio effettivo dell’attività
(Cass. civ. n. 23157/18; n. 6968/19), anche di là della mera titolarità del
compendio aziendale e del numero di partita iva.
Appare, dunque, evidente che la titolarità statica
dell’azienda è concetto ben distinto dall’esercizio dinamico dell’impresa, al
punto che, dinanzi ad una pluralità di contitolari, non è esclusa la
possibilità che uno solo tra essi ne assuma l’effettiva gestione dell’attività
commerciale e, di conseguenza, la veste imprenditoriale, lasciando aperta la
possibilità che un altro ne resti privo, limitandosi a conservare il diritto
dominicale a esso spettante pro quota sui beni aziendali (Cass. civ. n. 4986/97).
Naturale effetto di quanto sin qui esposto è la circostanza per cui gli obblighi che si trasferiscono in capo all’acquirente siano quelli che il venditore si è assunto in quanto imprenditore (Cass. civ. n. 5495/01).
Ebbene, considerato che, sia l’art. 2558 che l’art. 2560 c.c., riguardano l’esercizio dinamico dell’impresa, da entrambe le norme evocato, il contratto di mutuo, che esula da quest’ambito, risulta estraneo alla sfera di applicazione della successione – e nel contratto e nel debito da esso scaturente – essendo, così, preservata la ratio sottesa alle norme in commento, volta ad assicurare il subentro dell’acquirente dell’azienda nei contratti stipulati per l’esercizio della stessa, purché non abbiano carattere personale.
Riferimenti Normativi: