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Diritto processuale penale

Atti

02 | 11 | 2022

La conoscenza dell'atto che determina l'apertura della fase processuale deve essere «effettiva e sostanziale»

Giacomo Zurlo

La seconda sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 41287 dell'8 luglio 2022 (dep. 2 novembre 2022) ha ribadito che la conoscenza della vocatio in iudicium da parte dell'imputato deve essere “sostanziale ed effettiva” e di come al fine di compiere tale valutazione non sia sufficiente constatare la regolarità delle notifiche, ma sia necessaria la ricorrenza di altri elementi. Ed infatti, quanto alle condizioni che legittimano la celebrazione del processo in assenza, si registra una chiara indicazione della giurisprudenza di legittimità verso la valorizzazione dell'accertamento della conoscenza “sostanziale” da parte dell'imputato dell'atto che determina l'apertura della fase processuale.

In particolare, è stato affermato che la conoscenza del processo deve essere verificata in relazione alla vocatio in iudicium, nulla rilevando – a tal fine – le notifiche relative alle fasi procedimentali precedenti all'emissione di tale atto: si è infatti affermato – con riguardo al tema limitrofo della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale - che l'“effettiva conoscenza” del processo deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, con conseguente inidoneità a perfezionare tale conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (Cass. pen., sez. un., 28 febbraio 2019, n. 28912; Cass. pen., sez. III, 22 maggio 2019, n. 37132); si tratta di un principio pacificamente esteso anche alle valutazioni relative alla legittimità della celebrazione del processo in assenza dell'imputato (Cass. pen., sez. VI, 18 giugno 2020, n. 21997). È stato inoltre affermato che deve essere compiuto ogni sforzo possibile per garantire all'imputato la conoscenza effettiva dell'avvio del processo, nulla rilevando la regolarità “formale” delle notifiche. Per esempio, con riguardo alla notifica per “compiuta giacenza”, che si perfeziona quando si ricorre alla notifica con la posta, si è affermato che la regolarità formale della notifica non rassicura sulla conoscenza del processo se non supportata da altri elementi, tra i quali, la regolarità delle notifiche degli atti predibattimentali come l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (Cass. pen., sez. IV, 3 febbraio 2021, n. 20377). Del pari si è affermato che sussiste l'obbligo di provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio attraverso la polizia giudiziaria, nonostante la regolarità formale della notifica, quando sia certo che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della vocatio in ius, certezza che non può essere collegata alla procedura di c.d. “compiuta giacenza” (Cass. pen., sez. V, 5 marzo 2018, n. 31992). La ratio che informa tale interpretazione, che riguarda le notifiche effettuate a mezzo dell'ufficio postale disciplinate dalla Legge 20 novembre 1982, n. 890, è estensibile anche alla notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8, c.p.p., ovvero a quelle che si perfezionano attraverso il deposito dell'atto presso la casa comunale e con la ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento; infatti, se il plico depositato presso la casa comunale non viene ritirato, non vi è certezza della conoscenza dell'atto di citazione, sempre che non emergano altri elementi che consentano di ritenere perfezionata tale conoscenza. Si ritiene cioè che la regolarità formale della procedura non indica la sicura conoscenza dell'atto in capo all'imputato, salvo che non emergano altri elementi che la confermino.

La medesima ratio informa, tra l'altro, l'autorevole approdo ermeneutico raggiunto dalle Sezioni Unite che hanno affermato che non può considerarsi presupposto idoneo a giustificare la dichiarazione di assenza la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso (Cass. pen., sez. un., 28 novembre 2019, n. 23948). Tale percorso giurisprudenziale conduce verso la identificazione di un obbligo di notificazione con effetti sostanziali e non solo formali del decreto di citazione a giudizio ed induce a considerare con particolare attenzione i casi in cui la notifica del decreto di citazione in giudizio medesimo sia effettuata attraverso le modalità della raccomandata (con avviso di ricevimento o spedita a seguito del periodo di giacenza): in tal caso pur essendo la notifica regolare, sotto il profilo formale, affinché si possa ritenere che la conoscenza del processo sia “sostanziale ed effettiva” devono emergere elementi ulteriori che confortino la sussistenza della conoscenza effettiva della vocatio in iudicium, che possano identificarsi – ad esempio – nella nomina di un difensore di fiducia o, in altre emergenze, come la presentazione di istanze o l'emersione di qualunque forma di confronto effettivo con l'autorità giudiziaria che indichi inequivocabilmente la conoscenza del processo.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 420 bis c.p.p.
  • Art. 157 c.p.p.
  • L. 20 novembre 1982 n. 890