Diritto amministrativo
Contratti della pubblica amministrazione
29 | 07 | 2021
Gli effetti dell’annullamento dell’aggiudicazione sul contratto stipulato dalla P.A.
Valerio de Gioia
La quinta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 29 luglio
2021, n. 5609 ha indicato gli effetti derivanti dall’annullamento della
aggiudicazione all’altro concorrente sul contratto medio tempore stipulato.
È incontestato che l’illegittimità di un atto
endoprocedimentale determina la regressione del procedimento all’inizio del
segmento procedimentale in cui esso si colloca.
Nel caso di annullamento dell’esclusione dalla gara per
illegittimità del giudizio di incongruità dell’offerta, l’effetto conformativo
comporta, come detto, la riammissione alla procedura e la regressione di questa
ad un nuovo subprocedimento di verifica, atteso che l’offerta va comunque
vagliata, sotto il profilo di anomalia, da parte della stazione appaltante.
Di regola, infatti, a fronte della riammissione alla gara
residuano in capo alla stazione appaltante margini di ri-esercizio del potere
di apprezzamento della serietà e sostenibilità dell’offerta.
Si tratta di potere schiettamente tecnico e non sindacabile in sede giurisdizionale se non per manifesta irragionevolezza, illogicità ed arbitrarietà (Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1066), non potendo il giudice amministrativo compiere un’autonoma verifica di congruità dell’offerta e delle singole voci se non invadendo una sfera propria della pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2017, n. 1465).
Pertanto, conclude il Consiglio di Stato, anche quando, unitamente all’esclusione dalla gara venga annullata, per illegittimità derivata, l’aggiudicazione ad altro concorrente, all’annullamento di questa aggiudicazione non consegue mai automaticamente la dichiarazione di inefficacia del contratto frattanto stipulato, dovendosi verificare che sia possibile, oltre che richiesto, il subentro nel contratto da parte del concorrente escluso e che l’aggiudicazione in favore di questi sia possibile senza necessità di rinnovare la gara o anche soltanto un suo segmento, come è per il caso di mancato esito favorevole del giudizio di anomalia ex art. 97, D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50.
Riferimenti Normativi: