Diritto processuale penale
Misure cautelari
02 | 11 | 2022
Misure cautelari: la motivazione sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 41334 del 14 luglio 2022 (dep. 2 novembre 2022), la prima sezione penale della Corte di cassazione ha ricordato che, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidiva.
In particolare, in tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari in relazione al tempus commissi delicti, non deve ricomprendersi il periodo in cui l'indagato si è volontariamente sottratto all'esecuzione della misura, giacché in tal modo si intende tal modo cristallizzata per facta concludentia la sussistenza del predetto requisito al momento dell'insorgenza dello stato di latitanza: d'altro canto, opinando diversamente, si finirebbe per rimettere alla scelta dell'indagato la determinazione di uno iato temporale tra la valutazione di attualità dei pericula in libertate compiuta dal giudice e il momento in cui la misura stessa trova esecuzione in ragione della latitanza (Cass. pen., sez. II, 1 luglio 2021, n. 25740).
Il concreto pericolo di fuga, integrante l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., può essere dedotto dal pregresso stato di latitanza dell'indagato, in quanto tale stato è evidentemente sintomatico di una disobbedienza alla legge e rivelatore di una tendenza comunque ostruzionistica all'esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale, senza che l'attualità di tale pericolo possa dirsi automaticamente esclusa dal solo fatto della cessazione della latitanza, quand'anche essa sia intervenuta per la volontaria costituzione della persona sottoposta alle indagini o imputata.
Sotto altro profilo, gli arresti domiciliari con l'ausilio del presidio elettronico non costituiscono una nuova e autonoma misura cautelare, ma configurano un nuovo strumento di controllo, previsto dall'art. 275-bis c.p.p. e applicabile, nei casi stabiliti dal legislatore, alle misure cautelari esistenti, con la specificazione che, a seguito della riforma introdotta dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sull'inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Cass. pen., sez. un., 28 aprile 2016, n. 20769).
Deve tuttavia aggiungersi che la necessità di tale esplicita motivazione non viene in rilievo qualora il giudice di merito abbia dovuto escludere in radice, per ragioni specifiche, quali le caratteristiche delle esigenze cautelari afferenti alla situazione valutata o l'inidoneità del domicilio proposto, la compatibilità di ogni forma di arresti domiciliari: sicché il giudizio del tribunale sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'assenza di opportunità dell'impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis c.p.p. (Cass. pen., sez. II, 25 settembre 2019, n. 43402).
Riferimenti Normativi: