Diritto processuale penale
Giudizio
28 | 10 | 2022
I parametri di riferimento a cui il giudice di appello deve attenersi nel caso in cui decida, a fronte di una sentenza di condanna, di pronunciare una sentenza di assoluzione
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 41094 del 31 marzo 2022, depositata il 28
ottobre 2022, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato
la questione relativa al contenuto dell'obbligo di motivazione rafforzata, cioè
in cosa esso consista e come esso si parametri e si sviluppi nel caso di
riforma di sentenza di condanna con conseguente assoluzione.
Le Sezioni unite hanno evidenziato come l'obbligo della
motivazione rafforzata si imponga per il giudice di appello tutte le volte in
cui ritenga di ribaltare la decisione del giudice di primo grado, sia
assolutoria che di condanna. Tale principio è ormai consolidato ed è parte
integrante dell'ordinamento giuridico vivente; tale obbligo non opera nel caso
di conferma della sentenza di primo grado, perché, in questa ipotesi, la
motivazione della decisione di appello si salda con quella precedente fino a
formare - quasi sempre - un unico complesso argomentativo. Quanto all'obbligo
di motivazione rafforzata - dunque, a prescindere dalla previsione del comma 3-bis
dell'art. 603 c.p.p. -, quando il giudice di appello deve dare una spiegazione
razionalmente diversa rispetto alla ragione giustificativa di una sentenza deve
spiegare "in modo rafforzato" perché ritiene di ribaltarla, deve
indicare le ragioni per cui una determinata prova assuma una valenza
dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di
primo grado (per tutte Cass. pen., sez. un., 21 dicembre 2017, n. 14800; ma
anche Cass. pen., sez. un., 30 ottobre 2003, n. 45276; Cass. pen., sez. un., 12
luglio 2005, n. 33748).
Il tema è allora cosa debba intendersi per "motivazione rafforzata". Si nota correttamente che una motivazione rafforzata è quella che abbia una "forza persuasiva superiore", in grado cioè di conferire alla "nuova" decisione la maggior solidità possibile. Fare riferimento ad una "motivazione rafforzata" significa attendersi un apparato giustificativo più vincolato nelle sue cadenze e nei suoi passaggi argomentativi. Il giudice deve costruire un impianto giustificatorio più robusto, più solido in relazione alle questioni che in quella materia ed in relazione al caso concreto di cui si occupa sono decisive per la correttezza logica e per la legittimità dell'accertamento penale. Si tratta di un tema, quello della perimetrazione dei passaggi obbligati a cui è tenuto il giudice di appello, che involge tematiche centrali, quali quelle del ragionevole dubbio, dei lineamenti e delle finalità del giudizio d'appello, del principio del contraddittorio e della tendenziale cartolarità delle impugnazioni, della inesistenza di una regola in ragione della quale, in caso di riforma in appello, si possa affermare che il giudizio del secondo giudice sia per posizione "migliore", più corretto, più affidabile di quello del primo. Mentre infatti la c.d. doppia decisione conforme, si nota acutamente in dottrina, porta in sé una valenza rassicurante sull'aspettativa che il processo si sia davvero avvicinato alla verità, l'esistenza di decisioni radicalmente difformi trasmette un messaggio asimmetrico perché lascia sullo sfondo un insoluto quesito decisivo, quello che attiene alla individuazione della decisione giuridicamente corretta tra le due difformi. Si tratta di una questione rispetto alla quale l'ordinamento non ha una risposta generale e preventiva, ma predispone una serie di regole di garanzia che assolvono alla funzione di sterilizzare il rischio che con la seconda decisione si realizzino effetti regressivi rispetto alla prima sentenza, ormai riformata. Questo spiega l'esigenza che il giudice di appello, nel riformare una sentenza - di assoluzione o di condanna -, adotti una "motivazione rafforzata". Dunque, si fa notare, "il giudice di seconde cure che intenda mutare (integralmente o parzialmente) la decisione di primo grado deve partire dalla sua motivazione e ad essa fare ritorno mentre rivaluta l'intera vicenda". Il ragionamento del giudice d'appello deve svilupparsi sulla sentenza impugnata perché esiste "un nesso di stretta relazione tra la quantità e la qualità delle ragioni espresse nella motivazione del giudice con la quantità e la qualità degli argomenti e delle ragioni espresse dall'impugnante, e, di conseguenza con il dovere di motivazione rafforzata del giudice di appello nel caso in cui decida di riformare la decisione impugnata". Assolvere l'obbligo di motivazione rafforzata significa: a) dimostrare di avere compiuto un analisi stringente, approfondita, piena del provvedimento impugnato; b) spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro cognitivo devoluto, perché non si è condiviso il decisum; c) chiarire quali sono le ragioni fondanti - a livello logico e probatorio - la nuova decisione assunta (cfr. Cass. pen., sez. un, 12 luglio 2005, n. 33748; Cass. pen., sez. un., 4 febbraio 1992, n. 6682). Il ribaltamento dello statuto decisorio in sede di gravame deve fondarsi non su una critica tra giudici posizionati "orizzontalmente" rispetto allo stesso materiale di prova, ma nella diversa prospettiva dell'accertamento di un "errore" di giudizio che il giudice dell'impugnazione ritiene che il giudice di primo grado abbia commesso alla luce delle circostanze dedotte dagli appellanti ed in funzione dello specifico tema devoluto. Ad una plausibile ricostruzione del primo giudice, non può, come detto, sostituirsi semplicemente un altrettanto plausibile - ma diversa - "ricostruzione operata in sede di impugnazione (Cass. pen., sez. II, 18 novembre 2014, n. 50643; si tratta di principi poi recepiti da Cass. pen., sez. un., 12 dicembre 2017, n. 14800; in senso conforme, Cass. pen., sez. III, 17 febbraio 2017, n. 46455; Cass. pen., sez. IV, 20 dicembre 2016, n. 4222). Come già detto, l'obbligo di motivazione rafforzata assume un contenuto argomentativo diverso e contorni specifici a seconda che il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, condanni o assolva. Il tema attiene al rapporto tra motivazione rafforzata e principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Mentre infatti per pronunciare nel giudizio di appello una sentenza di condanna a fronte di una pronuncia assolutoria in cui sia emerso un dubbio ragionevole, è necessario rimuovere il dubbio con un ragionamento che ne dimostri l'infondatezza ovvero l'inesistenza, nel caso, come quello di specie, di sentenza di assoluzione che riformi una precedente sentenza di condanna, nonostante l'obbligo di motivazione rafforzata, è in realtà sufficiente argomentare in positivo, nel senso che è necessario e sufficiente rappresentare l'esistenza del dubbio ragionevole. Si è notato come, mentre nel caso di riforma peggiorativa di una sentenza di assoluzione, il giudice di appello debba prima demolire il ragionamento probatorio culminato con la deliberazione del primo giudice e poi strutturare un proprio ragionamento che dimostri, al di là di ogni ragionevole dubbio, il fondamento della tesi opposta, in caso invece, di integrale riforma migliorativa di una sentenza di condanna il giudice di appello, seppur con una motivazione rafforzata- nel senso indicato, deve solo destrutturare il ragionamento del primo giudice, nel senso di configurare l'esistenza di un ragionevole dubbio che di per sé è destinato a destituire di fondamento la prospettiva accusatoria recepita dal primo giudice (sul tema cfr. Cass. pen., sez. II, 20 giugno 2017, n. 41571).
È possibile allora indicare alcuni parametri di riferimento a cui il giudice di appello deve attenersi nel caso in cui decida, a fronte di una sentenza di condanna, di pronunciare una sentenza di assoluzione. Il giudice, per assolvere in tal caso l'obbligo di motivazione rafforzata, deve: a) dimostrare di avere compiuto un'analisi stringente, approfondita, piena, del provvedimento impugnato; b) spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro devoluto, perché non si è condiviso il decisum contestato; c) chiarire quali sono le ragioni fondanti - a livello logico e probatorio - la nuova decisione assunta; d) argomentare sul perché sussista un dubbio ragionevole originato dalla plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto rispetto a quella recepita dal giudice di primo grado.
Riferimenti Normativi: