Lavoro
Previdenza
28 | 10 | 2022
L’incidenza del giudizio penale sulla responsabilità civilistica del datore di lavoro per l’infortunio del lavoratore
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 31957 del 28 ottobre 2022, la sezione lavoro
della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la
responsabilità del datore di lavoro deve essere accertata con criteri di tipo
civilistico (Cass. civ. n. 9166/2017, Cass. civ. n. 27699/2017, Cass. civ. n.
12041/2020, Cass. civ. n. 17655/2020).
Già con la sentenza n. 9817/2008, cui sono seguite pronunce
di analogo tenore, il giudice di legittimità ha affermato che "il riparto
degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul
lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 c.c. sull'inadempimento
delle obbligazioni ... ne consegue che il lavoratore deve allegare e provare
l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di
questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno
è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo
di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno".
Da una panoramica complessiva del sistema normativo vigente e della giurisprudenza costituzionale sul tema dei rapporti tra giudizio civile e penale emerge come l'attuale sistema si caratterizzi per la pressoché completa autonomia e separazione tra i due giudizi, per cui il giudizio civile inizia e procede senza essere condizionato da quello penale. Invero, le numerose pronunce del Giudice delle leggi che si sono susseguite nel corso degli ultimi anni hanno esteso la responsabilità del datore di lavoro, prima limitata agli eventi derivati da fatto imputabile ai soli incaricati della direzione o della sorveglianza dei lavoratori, anche a quelli commessi da qualunque altro dipendente di cui dovesse rispondere ex art. 2049 c.c. (sentenza n. 22 del 1967); hanno dichiarato l'incostituzionalità del comma 5 dell'art. 10, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui consentiva al giudice civile di accertare incidentalmente il fatto-reato soltanto nell'ipotesi di estinzione dell'azione penale per morte dell'imputato e per amnistia, e non anche per prescrizione del reato. Con successive pronunce, unitamente a modifiche normative, si è sostanzialmente decretata la fine della pregiudizialità penale. Con la sentenza n. 102 del 1981 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10 cit., "nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL, l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria o vi sia provvedimento di archiviazione"; inoltre ha dichiarato illegittime le norme impugnate, "nella parte in cui precludono al giudice civile di valutare i fatti dinanzi a lui dedotti in maniera diversa da quella ritenuta in sede penale, anche nei confronti del datore di lavoro che non sia stato posto in condizioni di partecipare al relativo procedimento". La sentenza n. 118 del 1986 ha esteso la declaratoria di illegittimità in favore dell'infortunato nel caso in cui il procedimento penale, nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, si sia concluso con un provvedimento di archiviazione o proscioglimento in sede istruttoria. Con la sentenza n. 372 del 1988 la Corte costituzionale ha, poi, chiarito che pure il diritto di regresso dell'INAIL prescinde "dalla sorte contingente del procedimento penale" e anche in sede di legittimità è pacifico che l'Istituto non debba necessariamente attendere l'instaurazione o l'esito del giudizio penale (Cass. n. 9601 del 2001; Cass. n. 5578 del 2003). Questo progressivo percorso di autonomizzazíone del giudizio civile da quello penale è culminato con l'adozione del nuovo codice di procedura penale, che ha abbandonato il principio di unità della giurisdizione e di prevalenza del giudizio penale, in favore di quello della parità dei diversi ordini giurisdizionali e della loro reciproca indipendenza, soprattutto a seguito della modifica dell'art. 295 c.p.c., che ha limitato i casi di sospensione necessaria alle ipotesi previste dall'art. 75, comma 3, c.p.c. da interpretarsi restrittivamente, stante il favore per la separazione dei giudizi con implicita accettazione del rischio di giudicati difformi. A seguito di questi mutamenti l'esonero non costituisce più una regola, bensì un elemento tendenzialmente recessivo rispetto all'esigenza prioritaria di assicurare alla vittima dell'infortunio, per í profili non coperti da indennizzo, una integrale riparazione del danno alla persona. Pertanto, la "condanna penale", che risulta ancora presente nella formulazione del comma 2 dell'art. 10, d.P.R. n. 1124 del 1965, ha perduto del tutto la sua valenza prescrittiva, non solo perché sostituita dall'accertamento, in sede civile, del fatto che costituisce reato, ma anche perché non assolve più all'originaria funzione per cui era stata concepita, che era quella di disciplinare i rapporti di un pregiudiziale e prevalente procedimento penale rispetto ad un eventuale giudizio civile. In questo ambito la disciplina di cui agli artt. 10 ss., d.P.R. 1124/1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in relazione all'elemento soggettivo della colpa e al nesso causale fra fatto ed evento dannoso.
In presenza di gravi infortuni o patologie professionali correlate a condizioni di lavoro incompatibili con lo stato di salute, deriva quantomeno la violazione dell'art. 2087 c.c. (posto che il lavoratore non deve essere mai posto ad operare in condizioni di lavoro nocive). Ciò vale ad integrare, ad un tempo, sia l'illiceità penale del fatto ex art.10 TU, sia l'esistenza dei requisiti occorrenti tanto per la liquidazione del danno differenziale: infatti, laddove vi sia la violazione dell'art. 2087 c.c. è sempre astrattamente configurabile un fatto di reato.
Riferimenti Normativi: