Diritto processuale civile
Processo di esecuzione
27 | 10 | 2022
Anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex art. 543 c.p.c.
Giovanna Spirito
Con sentenza n. 31844 del 27 ottobre 2022, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha ritenuto errata l’affermazione secondo cui, prima del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c., il diritto non esiste e non ha senso discorrere di diritto di credito condizionato o inesigibile, se rapportata all’oggetto del pignoramento presso terzi e allo specifico accertamento richiesto al giudice del merito ex art. 549 c.p.c., perché finisce nella sostanza col postulare che la pignorabilità delle ragioni di credito vantate dal promittente venditore presupponga necessariamente la certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso. Il che non è. Infatti, già da almeno sessant’anni la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “possono essere assoggettati ad esecuzione, nelle forme dell'espropriazione presso terzi, anche i crediti condizionati o comunque incerti ed eventuali, perché anche ad essi deve riconoscersi la capacità satisfattiva o per via di assegnazione o per via di vendita e successiva aggiudicazione” (così, Cass. n. 1835/1962); e ancora: “La esigibilità del credito non è una condizione della pignorabilità e, quindi, della sequestrabilità di esso, poiché oggetto dell'espropriazione forzata è, non tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato” (Così, Cass. n. 2055/1972). I suddetti principi sono stati successivamente cesellati, tra le altre, da Cass. n. 9027/1987, secondo cui “la esigibilità del credito non è condizione della sua pignorabilità poiché oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato, cosicché l'espropriazione (presso terzi) può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione” (conf., Cass. n. 5235/2004). Ancora di seguito, con specifico riferimento al credito futuro, se ne è ritenuta la piena pignorabilità “in quanto destinato a maturare nell'ambito di un rapporto identificato e già esistente” (Cass. n. 17501/2009), dovendo solo escludersi la pignorabilità di un credito meramente eventuale, privo di un tale collegamento; ciò è stato nella sostanza ribadito, più di recente, anche da Cass. n. 15607/2017, che ha affermato che “l'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente” (sost. conf., Cass. n. 25042/2019). Sulla base di tale granitica impostazione - che nella sostanza solo esclude la pignorabilità delle ragioni di credito del tutto ipotetiche o comunque slegate da concreti addentellati fattuali - non è dunque revocabile in dubbio che anche il credito del promittente venditore, in quanto riveniente da un contratto preliminare, sia senz’altro assoggettabile a pignoramento ex art. 543 c.p.c.: infatti, esso – per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla concreta realizzazione del programma negoziale, come già evidenziato – è comunque collegato ad un ben identificato e già esistente rapporto, e possiede quindi la “capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione” (così la già citata Cass. n. 5235/2004). Quanto precede finisce quindi col rendere irrilevante – ai fini che occupano – la circostanza per cui al preliminare di vendita venga poi data esecuzione spontanea o coattiva, perché l’eventuale sentenza che definitivamente accolga la domanda della parte non inadempiente, all’esito del giudizio ex art. 2932 c.c., potrà eventualmente: 1) realizzare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito; di conseguenza 2) supportare l’azione esecutiva per il soddisfacimento del credito per il pagamento del prezzo (non è un caso che la suddetta “triade” definisca gli stessi requisiti del titolo esecutivo, ex art. 474 c.p.c.); infine, quale ulteriore corollario, 3) consentire lo stesso esercizio dell’azione esecutiva al creditore che quel credito abbia pignorato e che ne sia rimasto assegnatario ex art. 553 c.p.c., per gli effetti di cui all’art. 2928 c.c. Tuttavia, è evidente, per quanto detto, che la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. nulla può aggiungere sul piano della mera pignorabilità del credito, che è quanto qui interessa. In altre parole, il carattere eventuale del credito del promittente venditore non esclude “la possibilità della sua espropriazione, il che comporta la possibilità di positivo accertamento di esso nel giudizio di cui all'art. 548 c.p.c. e di sua assegnazione in favore del creditore procedente, pur con il limite derivante (…) dalle eventuali condizioni per la sua esigibilità, che però (…) potranno avere rilievo esclusivamente nell'ipotesi in cui il creditore assegnatario dovesse porre in esecuzione l'ordinanza di assegnazione” (così, la già citata Cass. n. 15607/2017, in motivazione). Non senza evidenziare, infine, che a tutto concedere – ossia, ove pure volesse ritenersi, che il credito vantato dalla parte discendesse necessariamente dalla sentenza ex art. 2932 c.c. e non dal contratto preliminare (credito, in tale ultima ipotesi, non pignorabile) – si tratterebbe pur sempre di un credito litigioso, comunque rientrante nell’ambito del credito eventuale, benché collegato ad una specifica vicenda negoziale e, quindi, senz’altro pignorabile (a mero titolo di esempio, tali erano le caratteristiche del credito pignorato, nella vicenda definita dalla più volte citata Cass. n. 15607/2017). In definitiva, la reale differenza tra l’ipotesi in cui venga pignorato ex art. 543 c.p.c. un credito già interamente consacrato nei suoi requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, rispetto a quella in cui, invece, l’azione esecutiva abbia ad oggetto un credito non esigibile, condizionato o anche solo eventuale (con le precisazioni già riferite), non attiene propriamente all’an exequatur (ossia, alla sua pignorabilità), bensì al concreto atteggiarsi dell’obbligo di custodia gravante sul terzo ex art. 546 c.p.c., che diviene pienamente operativo solo con la sopravvenuta attualità (in senso lato) della sua obbligazione; in altre parole, la diligenza esigibile dal terzo pignorato non può in tal caso spingersi al punto da imporgli “la esplicazione di una qualsiasi attività, rivolta a rimuovere gli eventuali ostacoli che si frappongono alla riscossione del suo credito” (così, Cass. n. 2803/1963).
La Suprema Corte ha, al termine, enunciato il seguente principio di diritto: l'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente; pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex art. 543 c.p.c., giacché – per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, sia essa spontanea o coattiva, ex art. 2932 c.c. – è specificamente collegato ad un rapporto esistente, e possiede quindi capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione.
Riferimenti Normativi: