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Delitti

27 | 10 | 2022

Pedopornografia: per l’integrazione del reato non è necessaria la «nudità»

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 40609 del 6 luglio 2022 (dep. 27 ottobre 2022), la terza sezione penale della Corte di cassazione si è occupata dei reati relativi alla pornografia minorile, introdotti dalla L. 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro Io sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù).

La legge n. 269 del 1998 era ispirata ai principi sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con la L. 27 maggio 1991 n. 176, che, nell’art. 34, impegnava gli Stati aderenti a proteggere «il fanciullo» da ogni forma di violenza e sfruttamento sessuale e, quindi, dallo sfruttamento ai fini di prostituzione o di produzione di spettacoli o di materiale pornografico. La legge era finalizzata a tutelare «lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale morale, sociale» dei minori (art. 1, L. n. 269 del 199:3), reprimendo una pluralità di comportamenti considerati idonei ad attentare l’integrità del bene giuridico protetto.

Prima della definizione normativa, la giurisprudenza aveva ricondotto alla nozione di materiale pedopornografico ogni rappresentazione con qualsiasi mezzo di un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere la semplice esibizione lasciva di genitali o della zona pubica.

La nozione di pornografia minorile è stata, poi, introdotta dalla L. n. 172 del 2012, che ha ratificato la Convenzione di Lanzarote, mediante la nuova formulazione dell’art. 600-ter, ultimo comma, c.p. che ricalca il contenuto dell'art. 20, comma 2, della Convenzione. Oggetto della tutela penale sono l'immagine, la dignità e il corretto sviluppo sessuale del minore.

La definizione di pornografia minorile è nell’art. 600-ter c.p., norma che pone due ipotesi distinte tra loro: nella prima rientra qualsiasi rappresentazione del minore di anni 18 che sia coinvolto nelle attività sessuali esplicite, reali o simulate, realizzate da qualunque soggetto, a prescindere dell’età. Nella seconda, più specifica e limitata, rientra qualunque, cioè ogni forma di, rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto che sia finalizzata a scopi sessuali.

Quanto alla prima ipotesi, coinvolgere ha il significato di «trascinare con sé in una responsabilità o in un danno ... associare ... anche, interessare, rendere partecipe» (cfr. vocabolario Treccani).

Dunque, nella prima ipotesi della norma rientrano quelle rappresentazioni in cui il minore non sia solo l’autore delle attività sessuali, che devono essere esplicite, cioè emergere chiaramente dalle rappresentazioni, ma anche quelle in cui sia trascinato, associato, interessato, reso partecipe e siano attuate da soggetti terzi, minorenni o maggiorenni.

Il concetto di attività sessuali è più ampio di quello di atti sessuali rilevante ex art. 609-bis c.p. perché concerne qualunque esplicazione, qualunque condotta concernente la sfera sessuale da parte di un singolo o di più soggetti. L’esibizione da parte di una donna degli organi genitali, volutamente e coscientemente effettuata dinanzi ad uno strumento di ripresa visiva ed al soggetto che riprende, concretizza un’attività sessuale esplicita perché può avere la finalità di eccitare i soggetti presenti o quelli che vedranno l’immagine o può essere compiuto per finalità seduttive della persona presente o ancora è un atto prodromico alla scelta di consumare un rapporto sessuale.

Nella seconda ipotesi, come già indicato, rientra qualunque, cioè ogni forma di, rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto che sia finalizzata a scopi sessuali.

In tema di pornografia minorile, il riferimento alla «rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto» di cui all'ultimo comma dell’art. 600-ter c.p. ricomprende non solo gli organi genitali, ma anche altre zone erogene, come il seno e i glutei. Va rilevato che la norma non adopera la locuzione di «porre in visione», o il verbo «mostrare» ma il termine «rappresentazione»; inoltre, la norma ricollega l’illiceità della rappresentazione alla finalità, allo scopo sessuale.

In definitiva, la tesi fin qui esposta, sulla non necessità della nudità quale presupposto per l’applicazione dell’art. 600-ter, ultimo comma, c.p. è confermata dalla tutela ulteriore accordata dalla legge ai minori anche dall’art. 600-quater.1 c.p., introdotto nel codice penale con l’art. 4, L. 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro Io sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 600-ter c.p.