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Diritto penale

Delitti

26 | 10 | 2022

Violenza sessuale: il rapporto tra la condotta «costrittiva» e quella «induttiva»

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 40340 del 21 ottobre 2022 (dep. 26 ottobre 2022), la quarta sezione penale della Corte di cassazione, si è occupata del rapporto tra “costrizione” e ”induzione” nel reato di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p.

Quest'ultima disposizione distingue tra una violenza sessuale «costrittiva» nella quale il soggetto passivo attua o subisce un evento non voluto perché la sua capacità di autodeterminazione viene annullata o limitata mediante coercizione (art. 609 bis, comma 1) e una violenza sessuale «induttiva» nella quale l’agente persuade la vittima a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto, ovvero a subirli, strumentalizzandone la vulnerabilità. In entrambi i casi, l’autore del reato incide sul processo formativo della volontà della persona offesa, ma, nel primo caso, tale volontà è compressa fino ad impedire ogni diversa opzione, nel secondo caso, è orientata secondo le intenzioni dell’agente (Cass. pen., sez. un., 16 luglio 2020, n. 27326).

Si tratta di due situazioni distinte, che rendono evidente come l’abuso di autorità considerato dal primo comma sia solo quello che determina una vera e propria sopraffazione della volontà della persona offesa, che si risolve in una costrizione, e non anche una mera induzione, alla quale viene fatto riferimento solo nel secondo comma.

Con questa sentenza, le Sezioni Unite hanno chiarito che l’ambito di operatività del primo comma dell’art. 609-bis c.p. non può essere ampliato «fino a ricomprendervi situazioni non riconducibili alla violenza o minaccia». La coartazione conseguente all’abuso di autorità, infatti, «trae origine dal particolare contesto relazionale di soggezione tra autore e vittima del reato, determinato dal ruolo autoritativo del primo»: un ruolo in forza del quale alla vittima «non residuano valide alternative di scelta rispetto al compimento o alla    accettazione    dell’atto    sessuale,   che    consegue,    dunque,    alla strumentalizzazione di una posizione di supremazia».

Muovendo da queste premesse, le Sezioni Unite hanno concluso che l’abuso di autorità che costituisce, unitamente alla violenza o alla minaccia, una delle modalità di consumazione del reato previsto dall’art. 609-bis c.p., presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l’agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali».

Tali conclusioni escludono che l’abuso di autorità rilevante ai sensi dell’art. 609-bis, comma 1, sia solo quello che discende da una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico, ma presuppongono una interpretazione rigorosa dell’abuso che, come illustrato, non può essere disgiunto da una dimensione costrittiva. Tale dimensione è, invece, del tutto estranea alla previsione dell’art. 609-quater c.p. che si riferisce a casi in cui il minore non può esprimere alcun valido consenso. Questa disposizione, infatti, non tutela la libertà di autodeterminazione del minore, bensì la sua integrità fisio-psichica nella prospettiva di un corretto sviluppo della sua sessualità (Cass. pen., sez. III, 11 aprile 2018, n. 23205).

Con riferimento alle diverse condotte attraverso le quali può estrinsecarsi il reato di cui all’art. 609-bis c.p., la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di dover precisare che non si tratta di condotte «equivalenti o sovrapponibili tra loro»; che, a fronte della contestazione di una violenza sessuale per costrizione e successiva condanna per violenza sessuale per induzione, il principio di correlazione tra accusa e sentenza non necessariamente è rispettato (Cass. pen., sez. III, 28 settembre 2021, n. 3951); che può esserlo se, in concreto, l’abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica rappresenta una «proiezione fattuale» della condotta coercitiva e, perciò, l’imputato ha potuto difendersi «con riferimento a tutti i fatti addebitatigli» (Cass. pen., sez. III, 3 luglio 2020, n. 24598).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 609-bis c.p.