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Diritto civile

Obbligazioni

28 | 07 | 2021

Il concorso colposo nel fatto doloso: la "consapevole acquiescenza" dell'investitore circa la irregolarità della condotta del promotore

Valerio de Gioia

Con ordinanza n. 21643 del 28 luglio 2021, la sesta sezione civile, terza sottosezione, della Corte di Cassazione, ha affrontato la questione della ammissibilità del concorso colposo in un fatto doloso con riferimento alla condotta del soggetto che, pur essendo un investitore esperto, ha consegnato ingenti somme di denaro in contanti agevolando, così, la truffa ai suoi danni.

L’art. 1227 c.c. viene, dunque, invocato all'interno di uno schema di responsabilità per fatto altrui, ossia di responsabilità della società di intermediazione mobiliare (SIM) quale preponente del promotore finanziario, e dunque per fatto di quest'ultimo: il fatto illecito è quello altrui, ossia quello del promotore, di cui risponde la SIM in ragione della occasionalità della condotta di quello, ed è pacifico che quest'ultima è stata dolosa; lo stesso giudice penale, nel caso di specie, ha accertato il reato di truffa e quello di appropriazione indebita, entrambi caratterizzati da dolo.

Ciò detto, non è corretto limitare la rilevanza del concorso del danneggiato al solo caso in cui quella del danneggiante sia colposa ed escludere che possa invece rilevare la condotta colposa del danneggiato quando quella del danneggiante sia dolosa. Una tale prospettiva si giustificherebbe nell'ottica di una lettura della norma, proprio di una parte della dottrina, fatta in chiave di efficienza delle regole: non è efficiente porre a carico del danneggiato anche l'onere di evitare comportamenti dolosi del danneggiante, o di ridurre i danni conseguenti. Ma, se si prescinde da questa chiave di lettura, non si giustifica l'irrilevanza del concorso colposo in un illecito doloso: se il danneggiato, usando diligenza, poteva avvedersi della truffa, o poteva comunque limitare i danni, non v'è ragione di escludere l'applicazione dell’art. 1227 c.c., quale che sia la ratio da assegnare a tale norma, di auto-responsabilità o di contributo causale.

Dalla stessa giurisprudenza di legittimità si ricava che quella che è definita la "consapevole acquiescenza" dell'investitore circa la irregolarità della condotta del promotore vale ad escludere, in tutto o in parte, la responsabilità dell'intermediario (Cass. civ., sez. III, ord. 12 ottobre 2018, n. 25374; Cass. civ., sez. I, ord. 15 dicembre 2020, n. 28634), senza distinzione attinente al dolo o alla colpa del promotore.

La tesi sostenuta dal danneggiato, secondo cui non può ammettersi, o meglio, non è configurabile un qualche rilevante ruolo della vittima nell'illecito doloso di truffa, non ha fondamento nello stesso diritto penale, dopo che gli studi di vittimo-dommatica hanno messo in luce come invece l'idoneità della condotta del reato di truffa – ossia dei raggiri e degli artifici – si deve valutare proprio alla luce delle condizioni personali della vittima: che altro è raggirare un ingenuo sprovveduto, altro, con medesima condotta, un esperto di quella certa attività. Conferma di quanto si dice viene da un precedente che ha escluso, sì, il concorso di colpa, rispetto alla condotta (dolosa) di seduzione con promessa di matrimonio, ma per affermare che quando la scarsa serietà di quella promessa è riconoscibile da parte del danneggiato, usando diligenza, allora viene meno la stessa antigiuridicità della condotta del promittente, a significare che il ruolo della vittima, ossia la possibilità di accorgersi della condotta lesiva altrui, sia pure dolosa, incide sulla stessa tipicità della fattispecie, e ha dunque un ruolo nella regola di risarcimento (Cass. 6994/1986). 

La valutazione della incidenza della condotta del danneggiato va ovviamente effettuata caso per caso, nel rispetto di questa regola. Ora, è ben vero che il divieto di consegnare denaro in contante ha la finalità di impedire elusioni del controllo antiriciclaggio, ma ciò non toglie che possa essere tenuto in conto per valutare la stessa condotta del danneggiato. A tal fine, conclude la Suprema Corte, ha un suo rilievo intanto l'entità della somma consegnata in contanti – che, essendo particolarmente elevata, costituisce un indice di una condotta consapevolmente incauta e, escludendo la sua contabilizzazione, è comunque una condotta anomala, proprio alla luce della entità del valore affidato all'investitore –, poi la accertata esperienza del danneggiato nel settore degli investimenti finanziari che avrebbe dovuto indurlo a non consegnare ingenti somme in contanti al promotore finanziario.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1227 c.c.
  • Art. 640 c.p.