Diritto civile
Proprietà e diritti reali
28 | 07 | 2021
L’usucapione speciale e la presunzione di appartenenza del bene derivante dal decreto di riconoscimento della proprietà rurale
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 21601 del 28 luglio 2021, la seconda sezione
civile della Corte di Cassazione ha spiegato che, in tema di usucapione
speciale, il decreto di riconoscimento della proprietà rurale, di cui alla L.
10 maggio 1976, n. 346, non ha valore di sentenza e, quindi, è inidoneo a
passare in cosa giudicata, conferendo soltanto una presunzione di appartenenza
del bene a favore del suo beneficiario fino a quando, a seguito
dell'opposizione di cui all'art. 3 della citata legge, non sia emessa pronuncia
di accertamento della proprietà.
Da ciò deriva che, pur in difetto di opposizione, non è
precluso al proprietario del bene di far accertare il proprio diritto
dominicale in un giudizio ordinario, onde ottenere una statuizione che abbia
idoneità a passare in giudicato ed a divenire, dunque, incontrovertibile (Cass.
civ., sez. II, 18 ottobre 2016, n. 21016; Cass. civ., sez. II, ord. 23 ottobre
2018, n. 26759).
La corte di merito ha richiamato implicitamente tale
principio, esaurendo poi la decisione nel rilievo che l'azione è stata proposta
da coloro che furono parti del procedimento e non da un terzo fattosi aventi
per rivendicare diritto sulla cosa. Il rilievo, però, trascura l'essenziale
particolarità della fattispecie, da ravvisare nel fatto che il decreto era
stato contestato perché riferito ai beni di cui alcuni dei richiedenti erano
proprietari esclusivi in forza di titoli derivativi: il rilievo vale allo
stesso modo sia per i titoli resi pubblici, sia per quelli non resi pubblici.
Si ricorda, in linea di principio, che il possesso utile per l'usucapione è espressione di un potere di fatto sulla cosa esercitato in opposizione al proprietario (Cass. civ., sez. II, ord. 3 luglio 2014, n. 21690). La corte d'appello, perciò, avrebbe dovuto valutare la fattispecie alla luce della peculiarità della vicenda, in presenza di una istanza che presentava l'indubbia anomalia di provenire congiuntamene da chi chiedeva l'accertamento dell'usucapione e da chi doveva subirla.
Secondo la Corte di Cassazione, quindi, se è vero che il decreto di riconoscimento della proprietà rurale, ex lege n. 346/1976, non ha valore di sentenza e quindi non è idoneo al giudicato e se è vero che esso determina solo una presunzione di appartenenza del bene a favore del beneficiario del provvedimento fino a quando, nel caso di opposizione, non sia emessa una pronuncia di accertamento della proprietà (Cass. civ., sez. II, 25 luglio 2011, n. 16238), consegue che l'esperibilità dell'azione per vincere la presunzione, derivante dal decreto, non può essere negata a priori a chi ne richiese l'emissione sulla base di considerazioni di carattere solo formale, ma occorre avere riguardo alla sostanza del concreto conflitto sottoposto all'esame del giudice.
Riferimenti Normativi: