Diritto processuale penale
Misure cautelari
08 | 06 | 2021
Alle Sezioni Unite la questione della necessità della notifica alla persona offesa dell’istanza ex art. 299 c.p.p. anche nelle ipotesi in cui non abbia nominato un difensore né eletto o dichiarato domicilio
Sonia Grassi
La prima sezione penale della Corte di Cassazione, con
ordinanza n. 22444 dell’8 giugno 2021, ha rimesso alle Sezioni Unite la
questione se la notifica alla persona offesa dell'istanza ex art. 299 c.p.p.
deve essere effettuata, a pena di inammissibilità, anche nelle ipotesi in cui
essa non abbia nominato un difensore né eletto o dichiarato domicilio.
Sul punto, in effetti, nella prassi giudiziaria si registrano
due orientamenti contrapposti.
Secondo un primo indirizzo, l'istanza di revoca o di modifica
deve essere sempre notificata alla persona offesa, anche nei casi in cui essa
non abbia nominato difensore, né eletto o dichiarato domicilio. Spetta, dunque,
all'indagato/imputato instaurare, a pena di inammissibilità dell'istanza, il
contraddittorio con la persona offesa a prescindere dalla sua attiva
partecipazione al processo e, specificamente, dalla intervenuta nomina di
difensore ovvero elezione o dichiarazione di domicilio, iniziative la cui
omissione non può essere intesa sic et simpliciter quale spia di disinteresse
all'evoluzione del procedimento e, segnatamente, alla sottoposizione
dell'istante ad un determinato regime cautelare. Ne discende che, l'istanza di
revoca o di modifica della misura cautelare deve essere notificata alla persona
offesa anche in assenza di una sua formale dichiarazione o elezione di
domicilio (così, da ultimo, Cass. pen., sez. II, 10 febbraio 2021, n. 12377).
Nell'ambito di questo indirizzo ermeneutico, è stato specificato
che l'obbligo posto a carico dell'istante trova limite nell'inesigibilità del
suo adempimento, che è stata posta in diretta correlazione con la materiale
disponibilità, negli atti di causa, delle generalità e dell'indirizzo del
destinatario della notificazione.
Un secondo e opposto orientamento ritiene, invece, che, nelle
ipotesi in cui la persona offesa non abbia nominato difensore né eletto o
dichiarato domicilio, la notificazione nei suoi confronti dell'istanza ex art.
299 c.p.p. non sia necessaria, sicché la sua omissione non determina
l'inammissibilità dell'istanza.
Secondo tale indirizzo, nel comma 3, come modificato dal D.L.
14 agosto 2013, n. 93, art. 2 conv. nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, l’inciso
"salvo che ..." – precedente il riferimento all'ipotesi in cui la
persona offesa, in mancanza di difensore, "non abbia provveduto a
dichiarare o a eleggere domicilio" – è di assoluta chiarezza e non può
essere inteso, a meno di non stravolgere la lingua italiana, nel senso che
esso, come sostenuto dai fautori dell'avversa ricostruzione, serve a
distinguere le modalità di modifica dell'istanza. Coerenti con il tenore
letterale della disposizione sono, d'altro canto, secondo detta linea
interpretativa, le indicazioni che si traggono dal procedimento legislativo in
esito al quale è stato introdotto l'obbligo di notificazione alla persona
offesa, sino a quel momento non contemplato, ciò in quanto l'inciso "salvo
che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o a eleggere
domicilio" è stato introdotto solo durante l'iter di conversione del
decreto, culminato con l'approvazione della L. 15 ottobre 2013, n. 119.
Secondo i fautori di tale orientamento appare ineludibile il contemperamento tra due diversi ordini di beni tutelati e costituzionalmente rilevanti: la libertà e il diritto di difesa delle persone indagate o imputate, da un lato; la vita privata delle vittime e la loro incolumità personale, dall'altro.
In questa prospettiva, il punto di equilibrio viene ravvisato nel compimento, da parte della persona offesa dal reato, degli adempimenti previsti dal citato art. 299 c.p.p., comma 3: in tali ipotesi, infatti, la parte offesa mostra quell'interesse a conoscere le vicende processuali di colui che ha esercitato, e può continuare a esercitare, violenza nei suoi confronti e, al contempo, mette l'indagato o l'imputato nelle condizioni di effettuare celermente le notifiche necessarie a consentire la definizione del procedimento incidentale de libertate che lo riguarda.
Riferimenti Normativi: