Diritto civile
Proprietà e diritti reali
28 | 07 | 2021
Le immissioni intollerabili e la lesione del diritto al riposo e alla tranquillità della vita familiare
Cristina Tonola
La
sesta sezione-seconda sottosezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza
n. 21649 del 28 luglio 2021, ha indicato il criterio di valutazione delle
immissioni e le conseguenze risarcitorie derivanti dal superamento della soglia
di tollerabilità.
La disciplina delle
immissioni moleste in alienum nei rapporti fra privati va rinvenuta nell'art.
844 c.c., alla stregua del quale è preclusa al proprietario di un fondo la
possibilità di determinare immissioni nel fondo del vicino se queste superano
la soglia della normale tollerabilità in base ad un prudente apprezzamento di
merito dell’autorità giudiziaria che tenga conto delle particolarità della
situazione concreta, con particolare riguardo al bilanciamento delle esigenze
della proprietà privata con quelle della produzione.
Alla luce di tale
disposizione, i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente
(dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza
pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali di
partenza per stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li eccedano, non
sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la
tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche
discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità delle emissioni, ancorché
contenute in quei limiti, sulla scorta di tale apprezzamento che consideri,
appunto, la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla
norma civilistica, invero posta preminentemente a tutela di situazioni
soggettive privatistiche, segnatamente della proprietà (Cass. civ., sez. II, 25
agosto 2005, n. 17281; Cass. civ., sez. II, 1° ottobre 2018, n. 23754).
L'art. 844 c.c.,
infatti, affida al giudice il compito di individuare nel caso concreto il
significato da attribuire a tale locuzione così ampia egenerica, dal momento
che la soglia di normale tollerabilitàdell'immissione rumorosa non ha carattere
assoluto, madipende dalla situazione ambientale, dalle caratteristiche
dellazona e dalle abitudini degli abitanti, tutelando il diritto alriposo, alla
serenità e all'equilibrio della mente, nonché allavivibilità dell'abitazione
che il rumore e il frastuono mette arepentaglio. Pertanto, lavalutazione
diretta a stabilire se i rumori restino compresi omeno nei limiti della norma
deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e,
dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata
(Cass. civ., sez. II, 5 novembre 2018, n. 28201).
È ormai pacifico in giurisprudenza che l'accertata esposizione ad immissioni intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione (Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2014, n. 26899). Proprio perché il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare è uno dei diritti protetti dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani (art. 8, CEDU), la Corte di Strasburgo ha fatto più volte applicazione di tale principio anche a fondamento della tutela alla vivibilità dell'abitazione e alla qualità della vita all'interno di essa, riconoscendo alle parti assoggettate ad immissioni intollerabili un consistente risarcimento del danno morale, e tanto pur non sussistendo alcuno stato di malattia (Cass. civ., sez. III, 16 ottobre 2015, n. 20927). Dunque, anche laddove non risulti integrato un danno biologico, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane costituisce pregiudizio apprezzabile in termini di danno non patrimoniale (Cass. civ., sez. III, ord. 31 marzo 2009, n. 7875).
Quindi, conclude la Corte, laddove venga provato un disagio causalmente riconducibile alla difficile vivibilità della casa, deve ritenersi sussistente un danno-conseguenza risarcibile correlato al pregiudizio al diritto al riposo che, incidendo evidentemente sulla qualità della vita di un individuo, viola, di conseguenza, il diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione.
Riferimenti Normativi: