Diritto amministrativo
Processo amministrativo
20 | 10 | 2022
La richiesta esplicita dell’accertamento dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori
Cristina Tonola
Con sentenza n. 8938 del 20 ottobre 2022, la quinta sezione
del Consiglio di Stato ha affermato che, fermo rimanendo il difetto di interesse
all’annullamento dell’atto impugnato in prime cure, emergente ex
actis, parte appellante, al fine di richiedere l’accertamento
dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori, ex art. 34, comma 3, c.p.a.,
deve formulare una richiesta esplicita, come da costante giurisprudenza in
materia.
Come al riguardo evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa
(ex multis Cons. Stato, sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824), l'improcedibilità
del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta riscontrabile qualora
sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell'interesse
sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la
prosecuzione del giudizio - anziché per l'ottenimento - per l'impossibilità
sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente. La
previsione di cui al terzo comma dell'art. 34 c.p.a. deve essere interpretata,
in coerenza con il senso letterale delle espressioni impiegate, nel senso che
l'unico interesse deducibile, per evitare l'adozione di una sentenza che
dichiari la sopravvenuta carenza di interesse, è quello di natura risarcitoria.
Peraltro l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la
recente sentenza n. 8 del 2022 si è espressa sui presupposti per l’accertamento
dell’illegittimità dell’atto ex art. 34, comma 3, c.p.a., in vista di un
interesse risarcitorio, azionabile in un successivo giudizio, componendo un
contrasto giurisprudenziale relativamente alla specificità della dichiarazione
della persistenza di interesse. La sentenza ha statuito che l’art. 34, comma 3,
c.p.a. risponde, infatti, alla stessa esigenza di restringere lo spettro
applicativo della pronuncia improcedibilità in mero rito del ricorso, ovverosia
all’esigenza di conservare l’utilità alla decisione di merito sulla domanda
demolitoria di annullamento, anche nel caso di un mutamento della situazione di
fatto e di diritto rispetto al momento in cui la stessa è stata proposta, ferma
rimanendo che nell’ipotesi di venir meno dell’utilità dell’annullamento,
l’interesse risarcitorio deve comunque essere manifestato in giudizio dalla
parte interessata, affinché il giudice si possa pronunciare sulla illegittimità
del provvedimento.
La manifestazione dell’interesse risarcitorio, una volta
venuto meno quello all’annullamento dell’atto impugnato, è, infatti, il
presupposto indispensabile affinché il giudice possa pronunciarsi sulla
legittimità dello stesso atto con una pronuncia di mero accertamento.
Tali conclusioni sono il corollario del carattere dispositivo
del processo e della natura di giurisdizione di diritto soggettivo della
giurisdizione amministrativa, che rimette al solo stesso ricorrente
l’iniziativa di tutela del suo interesse risarcitorio. La dichiarazione di
interesse del ricorrente è condizione necessaria, ma nello stesso tempo sufficiente,
perché sorga l’obbligo per il giudice di accertare l’illegittimità dell’atto
impugnato.
A tal fine, inoltre, non è necessario che il ricorrente
indichi i presupposti dell’eventuale successiva domanda risarcitoria e tanto
meno che questa sia in concreto proposta, in quanto la disciplina
dell’accertamento ex art. 34, comma 3, c.p.a. deve tener conto e coordinarsi
con le previsioni processuali che consentono di proporre l’azione di
risarcimento in un momento successivo a quella di annullamento e, in particolare,
“nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in
giudicato della relativa sentenza”, secondo quanto disposto dall’art. 30, comma
5, c.p.a.”.
Da un lato, quindi, la manifestazione dell’interesse risarcitorio ai fini dell’eventuale azione di risarcimento del danno dell’atto originariamente impugnato consente al privato di ricavare dal giudizio di impugnazione un’utilità residua, ostativa a una pronuncia di “mero” rito, in previsione di una futura un’azione risarcitoria da far valere in separato giudizio; dall’altro, nell’accertamento ex art. 34, comma 3, c.p.a., è rinvenibile una funzione deflattiva, rispondente all’esigenza di conoscere in anticipo la fondatezza del presupposto principale dell’eventuale futura domanda di risarcimento dei danni, ovverosia l’illegittimità dell’atto.
Peraltro, per ottenere l’accertamento preventivo di illegittimità secondo il pronunciamento della Plenaria è sufficiente una semplice dichiarazione, da rendersi nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 c.p.a., a garanzia del contraddittorio nei confronti delle altre parti, con la quale il ricorrente, operando una emendatio libelli, a modifica della domanda di annullamento inizialmente proposta, manifesta il suo interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato.
Riferimenti Normativi: