Diritto civile
Persone e Famiglia
18 | 10 | 2022
Sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite sulla questione relativa al criterio normativo della durata legale del rapporto di convivenza, anteriore al matrimonio formalizzato, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile
Gian Ettore Gassani
Con ordinanza interlocutoria del 18 ottobre 2022, la prima
sezione civile della Corte di Cassazione è stata investita della questione del
quantum dell’assegno divorzile per la cui determinazione la Corte di appello ha
fatto riferimento ai criteri indicati nell’art. 5, L. 1° dicembre 1970, n. 898
ponendo l’accento oltre che sulle disponibilità economiche del soggetto onerato
anche sulla durata legale del matrimonio escludendo dal computo il periodo di
convivenza more uxorio vissuto dalla coppia prima di legalizzare l’unione.
Il giudice del merito si è attenuto al dato letterale della
prescrizione normativa (durata del matrimonio) senza dare rilievo alcuno al
periodo antecedente al formale coniugio, protrattosi per sette anni e
caratterizzato da una stabilità affettiva oltre che dall’assunzione spontanea
di reciproci obblighi di assistenza.
La convivenza prematrimoniale è un fenomeno di costume che è
sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca un
accresciuto riconoscimento – nei dati statistici e nella percezione delle
persone – dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di
tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali. Da questo punto di
vista il riconoscimento di una certa sostanziale identità, dal punto di vista
della dignità sociale, tra i due fenomeni di aggregazione affettiva, sotto
alcuni punti di vista (non certo per tutti) rende meno coerente il mantenimento
di una distinzione fra la durata legale del matrimonio e quella della convivenza.
La stessa evoluzione giurisprudenziale si è fatta interprete
di questo cambio di costume con la sentenza delle Sezioni Unite n. 32198/2021
che, sia pure nell’ottica limitata della conservazione dell’assegno divorzile,
ha riconosciuto la componente compensativa dell’assegno (divorzile), in
presenza dei relativi presupposti, anche in favore di chi aveva proceduto a
instaurare una convivenza di fatto.
Non del tutto dissimile è la possibilità di tener conto anche del periodo di convivenza prematrimoniale, cui sia seguito il vero e proprio matrimonio, successivamente naufragato, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile il quale, ai sensi dell’art. 5, L. 898/1970, deve essere computato dal giudice oltre che sulle disponibilità economiche del soggetto onerato anche sulla durata legale del matrimonio, senza far menzione al più o meno lungo periodo di convivenza more uxorio vissuto dalla coppia prima di legalizzare l’unione.
La questione relativa al criterio normativo della durata legale del rapporto di convivenza, anteriore al matrimonio formalizzato, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile presenta perciò serie ragioni per palesarsi come "questione di massima di particolare importanza" a norma dell'art. 374, comma 2, c.p.c., con la necessità di rimettere la causa al sig. Primo Presidente di questa Corte per le valutazioni di sua competenza in ordine alla possibile assegnazione della presente controversia alle sezioni unite per la sua soluzione.
Riferimenti Normativi: