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Diritto civile

Persone e Famiglia

18 | 10 | 2022

Sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite sulla questione relativa al criterio normativo della durata legale del rapporto di convivenza, anteriore al matrimonio formalizzato, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile

Gian Ettore Gassani

Con ordinanza interlocutoria del 18 ottobre 2022, la prima sezione civile della Corte di Cassazione è stata investita della questione del quantum dell’assegno divorzile per la cui determinazione la Corte di appello ha fatto riferimento ai criteri indicati nell’art. 5, L. 1° dicembre 1970, n. 898 ponendo l’accento oltre che sulle disponibilità economiche del soggetto onerato anche sulla durata legale del matrimonio escludendo dal computo il periodo di convivenza more uxorio vissuto dalla coppia prima di legalizzare l’unione.

Il giudice del merito si è attenuto al dato letterale della prescrizione normativa (durata del matrimonio) senza dare rilievo alcuno al periodo antecedente al formale coniugio, protrattosi per sette anni e caratterizzato da una stabilità affettiva oltre che dall’assunzione spontanea di reciproci obblighi di assistenza.

La convivenza prematrimoniale è un fenomeno di costume che è sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca un accresciuto riconoscimento – nei dati statistici e nella percezione delle persone – dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali. Da questo punto di vista il riconoscimento di una certa sostanziale identità, dal punto di vista della dignità sociale, tra i due fenomeni di aggregazione affettiva, sotto alcuni punti di vista (non certo per tutti) rende meno coerente il mantenimento di una distinzione fra la durata legale del matrimonio e quella della convivenza.

La stessa evoluzione giurisprudenziale si è fatta interprete di questo cambio di costume con la sentenza delle Sezioni Unite n. 32198/2021 che, sia pure nell’ottica limitata della conservazione dell’assegno divorzile, ha riconosciuto la componente compensativa dell’assegno (divorzile), in presenza dei relativi presupposti, anche in favore di chi aveva proceduto a instaurare una convivenza di fatto.

Non del tutto dissimile è la possibilità di tener conto anche del periodo di convivenza prematrimoniale, cui sia seguito il vero e proprio matrimonio, successivamente naufragato, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile il quale, ai sensi dell’art. 5, L. 898/1970, deve essere computato dal giudice oltre che sulle disponibilità economiche del soggetto onerato anche sulla durata legale del matrimonio, senza far menzione al più o meno lungo periodo di convivenza more uxorio vissuto dalla coppia prima di legalizzare l’unione. 

La questione relativa al criterio normativo della durata legale del rapporto di convivenza, anteriore al matrimonio formalizzato, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile presenta perciò serie ragioni per palesarsi come "questione di massima di particolare importanza" a norma dell'art. 374, comma 2, c.p.c., con la necessità di rimettere la causa al sig. Primo Presidente di questa Corte per le valutazioni di sua competenza in ordine alla possibile assegnazione della presente controversia alle sezioni unite per la sua soluzione.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 5, L. 1° dicembre 1970, n. 898