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Diritto penale

Contravvenzioni

28 | 07 | 2021

Il reato di deposito incontrollato di rifiuti: natura giuridica e presupposti

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 29578 del 7 maggio 2021 (dep. 28 luglio 2021), la terza sezione penale della Corte di Cassazione, esaminando l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata, ha indicato le caratteristiche del reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all’art. 256, comma 2, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente).

Tale figura delittuosa consiste, secondo l’accezione pacificamente accolta dalla giurisprudenza, in un'attività di stoccaggio e di smaltimento di materiali eterogenei ammassati alla rinfusa, senza alcuna autorizzazione su di un'area rientrante nella disponibilità dell'imputato (Cass. pen., sez. III, 24 marzo 2011, n. 15593), configurabile, peraltro, anche in caso di attività occasionale commessa non soltanto dai titolari di imprese e responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate al primo capoverso della richiamata disposizione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche da qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 c.c.

In materia ambientale, i titolari ed i responsabili di enti o imprese rispondono del reato in contestazione non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta sanzionata (Cass. pen., Sez. III, 11 giugno 2014, n. 40530); qualora, poi, a seguito del deposito, venga a mutare la titolarità dell'area interessata dal deposito medesimo, incombe direttamente sul successivo proprietario del sito l'obbligo di rimuovere i rifiuti nel termine previsto dalla normativa in materia.

Per ciò che riguarda, invece, la figura del "deposito temporaneo" – penalmente irrilevante – questa ricorre solo nel caso in cui i rifiuti siano depositati per un periodo non superiore all'anno o al trimestre (ove non superino in volume di 30 mc) nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti ovvero in un altro luogo funzionalmente collegato al primo, nella disponibilità del produttore e con l'ausilio dei necessari presidi di sicurezza (Cass. pen., sez. III, 28 giugno 2018, n. 50129). Al riguardo, ove la condotta di deposito incontrollato segua al mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge ai fini della qualificazione del medesimo come "temporaneo", si è in presenza di un reato permanente in quanto la condotta riguarda un'ipotesi di deposito controllabile cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

In merito alla natura giuridica del reato di deposito incontrollato di rifiuti, in realtà, sono rinvenibili due orientamenti: per uno, il reato di deposito incontrollato di rifiuti è reato permanente giacché, dando luogo ad una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero e allo smaltimento, la sua consumazione perdura sino allo smaltimento o al recupero; per l'altro, invece, la fattispecie contravvenzionale in esame ha natura di reato istantaneo, eventualmente con effetti permanenti, la cui consumazione si perfeziona o con il sequestro ovvero con l'ultimo atto di conferimento da parte del soggetto agente. 

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni evidenziato come il descritto contrasto sia da considerarsi più apparente che reale, in quanto è necessario verificare le concrete circostanze che connotano in modo peculiare la presenza in loco dei rifiuti. In particolare, ogni qualvolta l'attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero del rifiuto stesso, caratterizzandosi essa, pertanto, come una forma di gestione del rifiuto la relativa illiceità penale permea di sé l'intera condotta, integrando una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio. Nel caso in cui, invece, siffatta attività non costituisca l'antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni, ma racchiuda in sé l'intero disvalore penale della condotta, non vi è ragione di ritenere che essa sia idonea ad integrare un reato permanente. In tali evenienze, infatti, essendosi il reato pienamente perfezionato ed esaurito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive – conclude la Suprema Corte – risulterebbe del tutto irragionevole non considerarne cristallizzati gli effetti fin dal momento del rilascio del rifiuto.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2082 c.c.
  • Art. 183, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente)
  • Art. 256, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente)