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Diritto processuale penale

Impugnazione

28 | 07 | 2021

In caso di rinuncia al ricorso per Cassazione non si viene condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 29593 del 26 maggio 2021 (dep. 28 luglio 2021), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse non consegue né la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Il fondamento giustificativo della categoria della “sopravvenuta carenza di interesse” risiede nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, dell'interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, che assorbe e supera la finalità perseguita dall'impugnante, vuoi perché la stessa ha già trovato concreta attuazione (si pensi, in materia di revoca di misura interdittiva, alla sopravvenuta estinzione della medesima nel corso del procedimento d'impugnazione), vuoi perché ha perso ogni rilevanza (si pensi, in tema di scadenza dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere, alla intervenuta sentenza di condanna irrevocabile a pena detentiva superiore al presofferto).

A fronte di tali esemplificative situazioni, il rapporto processuale d'impugnazione, concepito come prosecuzione del rapporto processuale originario, inevitabilmente perde di significato e non può trovare ulteriore spazio, essendo intervenuto, per eventi verificatisi medio tempore, il superamento del punto controverso in conseguenza, per così dire, della "cristallizzazione" del rapporto giuridico di base (Cass. pen., sez. un., 27 ottobre 2011, n. 6624).

Da ciò discende che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse non consegue né la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Secondo un contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità, invece, nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente, quest'ultimo può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende. In tal senso deporrebbe – secondo tale indirizzo ermeneutico – la pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 616 c.p.p., nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della Cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Tuttavia, la Suprema Corte, sulla scorta dei richiamati principi fissati dalle Sezioni Unite – secondo cui la nozione della carenza d'interesse sopraggiunta va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno –, ha ritenuto di aderire alla soluzione opposta, in base alla quale alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessi all'evoluzione dinamica del caso concreto e non configura, per così dire, un'ipotesi di soccombenza del ricorrente (Cass. pen., sez. un., 9 ottobre 1996, n. 20). 

Nel caso, dunque, in cui vi sia una rinuncia al ricorso, avendo il ricorrente validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale, alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali, né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, essendo venuto meno l'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunta alla sua proposizione e non essendo configurabile, di conseguenza, alcuna ipotesi di soccombenza.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 616 c.p.p.