Diritto penale
Delitti
11 | 10 | 2022
Nel reato di maltrattamenti in famiglia la mera coabitazione non va confusa con la convivenza
Giuseppe Molfese
Con sentenza n. 38336 del 28 settembre 2022,
depositata l’11 ottobre 2022, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione,
intervenendo in tema di maltrattamenti in famiglia, ha ricordato che nella
giurisprudenza di legittimità sono state finora offerte differenti soluzioni
nella lettura della disposizione incriminatrice prevista dall'art. 572 c.p..
Per un verso, si è sostenuto che il reato di
maltrattamenti possa configurarsi in una situazione caratterizzata dalla
accertata esistenza di relazione sentimentale nella quale si sia instaurato un
vincolo di solidarietà personale tra i "partner" (in questo senso,
tra le molte, Cass. pen., sez. VI, 3 novembre 2020, n. 37077; Cass. pen., sez.
VI, 25 giugno 2019, n. 37628; Cass. pen., sez. VI, 12 giugno 2019, n. 43701).
Per altro verso si è affermato che occorre valorizzare l'espresso riferimento, contenuto nell'art. 572 c.p. (nella sua versione modificata dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172), alla figura del convivente, parificata a quella del familiare, come persona offesa di tale delitto: prendendo atto come con la formula "maltratta una persona della famiglia, o comunque convivente", il legislatore abbia inteso far riferimento a condotte che vedono come persona offesa il componente di una famiglia intesa come comunità qualificata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale; ovvero il soggetto che ad esso componente sia parificabile in ragione di una accertata relazione di "convivenza", che, lungi dall'essere riconoscibile nella presenza non continuativa di una persona nell'abitazione di un'altra, è solo quella che si crea quando la coabitazione della coppia sia caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo (così Cass. pen., sez. II, 23 gennaio 2019, n. 10222; conf., più di recente, Cass. pen.., sez. VI, 1° dicembre 2021, n. 46097; Cass. pen., sez. VI, 6 settembre 2021, n. 39532). È indispensabile, cioè, rispettare la lettera della norma incriminatrice sostanziale in argomento e non modificarne la portata operativa in termini tali da formulare opzioni applicative fondate su soluzioni che rispondono ad una logica di interpretazione analogica in malam partem, non consentita in materia penale. In tale contesto è significativa la presa di posizione della Corte costituzionale che, nell'esaminare una specifica questione processuale avente ad oggetto l'art. 521 c.p.p., ha ammonito dal rischio che l'esercizio del relativo potere da parte del giudice possa determinare una violazione del principio di tassatività sancito dall'art. 25 Cost., che impone che "in materia penale il possibile significato letterale della legge fissa il limite estremo della sua legittima interpretazione": e ciò la Consulta ha fatto con riferimento al rapporto tra le due norme incriminatrici previste dagli artt. 572 e 612-bis c.p., sottolineando come "il divieto di analogia in malam partem impon(ga) di chiarire se il rapporto affettivo dipanatosi nell'arco di qualche mese e caratterizzato da permanenze non continuative di un partner nell'abitazione dell'altro possa già considerarsi, alla stregua dell'ordinario significato di questa espressione, come una ipotesi di ‘convivenza’ ... (e se) ... davvero possa sostenersi che la sussistenza di una (tale) relazione consenta di qualificare quest'ultima come persona appartenente alla medesima "famiglia" dell'imputato (...). In difetto di una tale dimostrazione, l'applicazione dell'art. 572 c.p. in casi siffatti - in luogo dell'art. 612-bis, comma 2, c.p., che pure contempla espressamente l'ipotesi di condotte commesse a danno di persona "legata da relazione affettiva" all'agente - apparirebbe come il frutto di una interpretazione analogica a sfavore del reo della norma incriminatrice" (Corte Cost., sent. n. 98 del 2021). In buona sostanza, alla luce di una esegesi rispettosa del principio costituzionale di legalità, ai fini della applicazione della norma incriminatrice dell'art. 572 c.p., di "convivenza" si può parlare solamente laddove risulti acclarata l'esistenza di una relazione affettiva qualificata dalla continuità e connotata da elementi oggettivi di stabilità: lungi dall'essere confuso con la mera coabitazione, il concetto di convivenza deve essere espressione di una relazione personale caratterizzata da una reale condivisione e comunanza materiale e spirituale di vita.
Seguendo questa impostazione, la Suprema Corte ha reputato la motivazione della sentenza impugnata palesemente incompleta ed incongrua, essendosi limitata ad affermare la sussistenza del requisito del reato in argomento, pur in assenza di prova di "un progetto di vita comune (ovvero) di una organizzazione stabile della quotidianità" tra le parti, per il sol fatto che la relazione sentimentale tra i due, iniziata nel gennaio del 2020, ma interrottasi per alcuni mesi e ripresa nel luglio del 2020, fosse "sfociata in una convivenza", durata circa tre settimane, "senza previsione di durata" e dunque espressione "non di mera occasionalità".
Riferimenti Normativi: