Diritto processuale penale
Giudizio
28 | 07 | 2021
La sospensione condizionale della pena allo straniero condannato per reati in materia di stupefacenti ne impedisce l'espulsione dallo Stato
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 29586 del 28 maggio 2021 (dep. 28 luglio
2021), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha spiegato che la
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena allo
straniero condannato per reati correlati alle sostanze stupefacenti ne
impedisce l'espulsione dallo Stato.
Ed invero, in materia di stupefacenti – a seguito delle modifiche
normative intervenute ad opera dell'art. 2, D.L. 23 dicembre 2013, n. 146,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 21 febbraio 2014,
n. 10, che hanno trasformato la fattispecie circostanziale di cui al comma 5
dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 90 in ipotesi autonoma di reato – la
fattispecie dello “spaccio” di lieve entità può essere riconosciuta solo in
ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato
qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla
disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che
ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente,
ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.
Per quanto riguarda nello specifico la misura dell’espulsione,
l’art. 86, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dispone che – a prescindere
dall’entità della pena irrogata – lo straniero condannato per uno dei reati
previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3 del medesimo decreto, a pena
espiata deve essere espulso dallo Stato e che lo stesso provvedimento di
espulsione può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno
degli altri delitti previsti dal T.U. Stupefacenti.
Configurata pacificamente quale misura di sicurezza, l'espulsione
del condannato straniero prevista dall'art. 86 cit. deve, quindi, essere inquadrata
nell'ambito dell'ordinamento penale, nel quale vige il principio in base al
quale tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate, previo accertamento
che colui il quale ha commesso il fatto, è persona socialmente pericolosa.
Per tale motivo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del comma 1 del citato art. 86 nella parte in cui obbligava il
giudice ad emettere – senza l'accertamento della sussistenza in concreto della
pericolosità sociale – contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione,
eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei
reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3 (Corte Cost., 24
febbraio 1995, n. 58).
Sulla scia di tali principi, la giurisprudenza di legittimità
ha più volte chiarito che, non sussistendo, a seguito della sentenza della Consulta,
una presunzione assoluta di pericolosità, la verifica circa la sussistenza
della pericolosità sociale del condannato deve essere compiuta alla luce degli
elementi indicati dall'art. 133 c.p. e assistita da adeguata motivazione (Cass.
pen., sez. IV, 20 aprile 2018, n. 24427; Cass. pen., sez. VI, 23 novembre 2010,
n. 45468).
Costituisce orientamento consolidato quello in base al quale, nel caso in cui sia stata concessa allo straniero – condannato per reati in materia di stupefacenti – la sospensione condizionale della pena, non è applicabile la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, atteso che, il riconoscimento di tale beneficio, nel quale è sempre implicito un giudizio prognosticamente favorevole sulla personalità dell'imputato, esclude la probabilità che lo stesso commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reato e, quindi, la sua pericolosità sociale, che non può essere più presunta, ma va accertata.
Quindi, concludono i giudici di legittimità, la concessione della sospensione condizionale della pena allo straniero condannato per reati in tema di stupefacenti ne impedisce l'espulsione dallo Stato, in quanto implicitamente ne esclude l'attuale pericolosità sociale, che è presupposto imprescindibile per l'applicazione della misura di sicurezza.
Riferimenti Normativi: