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Diritto processuale penale

Giudizio

28 | 07 | 2021

La sospensione condizionale della pena allo straniero condannato per reati in materia di stupefacenti ne impedisce l'espulsione dallo Stato

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 29586 del 28 maggio 2021 (dep. 28 luglio 2021), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha spiegato che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena allo straniero condannato per reati correlati alle sostanze stupefacenti ne impedisce l'espulsione dallo Stato.

Ed invero, in materia di stupefacenti – a seguito delle modifiche normative intervenute ad opera dell'art. 2, D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 21 febbraio 2014, n. 10, che hanno trasformato la fattispecie circostanziale di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 90 in ipotesi autonoma di reato – la fattispecie dello “spaccio” di lieve entità può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.

Per quanto riguarda nello specifico la misura dell’espulsione, l’art. 86, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dispone che – a prescindere dall’entità della pena irrogata – lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3 del medesimo decreto, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato e che lo stesso provvedimento di espulsione può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal T.U. Stupefacenti.

Configurata pacificamente quale misura di sicurezza, l'espulsione del condannato straniero prevista dall'art. 86 cit. deve, quindi, essere inquadrata nell'ambito dell'ordinamento penale, nel quale vige il principio in base al quale tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto, è persona socialmente pericolosa.

Per tale motivo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del citato art. 86 nella parte in cui obbligava il giudice ad emettere – senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale – contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3 (Corte Cost., 24 febbraio 1995, n. 58).

Sulla scia di tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, non sussistendo, a seguito della sentenza della Consulta, una presunzione assoluta di pericolosità, la verifica circa la sussistenza della pericolosità sociale del condannato deve essere compiuta alla luce degli elementi indicati dall'art. 133 c.p. e assistita da adeguata motivazione (Cass. pen., sez. IV, 20 aprile 2018, n. 24427; Cass. pen., sez. VI, 23 novembre 2010, n. 45468).

Costituisce orientamento consolidato quello in base al quale, nel caso in cui sia stata concessa allo straniero – condannato per reati in materia di stupefacenti – la sospensione condizionale della pena, non è applicabile la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, atteso che, il riconoscimento di tale beneficio, nel quale è sempre implicito un giudizio prognosticamente favorevole sulla personalità dell'imputato, esclude la probabilità che lo stesso commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reato e, quindi, la sua pericolosità sociale, che non può essere più presunta, ma va accertata. 

Quindi, concludono i giudici di legittimità, la concessione della sospensione condizionale della pena allo straniero condannato per reati in tema di stupefacenti ne impedisce l'espulsione dallo Stato, in quanto implicitamente ne esclude l'attuale pericolosità sociale, che è presupposto imprescindibile per l'applicazione della misura di sicurezza.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 133 c.p.
  • Art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
  • Art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
  • Art. 79, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
  • Art. 82, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
  • Art. 86, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
  • Art. 2, D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, conv. in L. 21 febbraio 2014, n. 10