Diritto penale
Contravvenzioni
28 | 07 | 2021
Il soggetto responsabile in caso di violazione della normativa di prevenzione antincendi degli edifici pubblici
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 29575 del 6 maggio 2021 (dep. 28 luglio
2021), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha fatto il punto sulla
responsabilità derivante dalla omessa richiesta ai vigili del fuoco del
rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione antincendio degli edifici
pubblici.
Secondo la disciplina legislativa che attribuisce funzioni e
responsabilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e, in particolare,
di quelle degli enti locali, gli obblighi gravanti sull'ente, anche quelli
relativi all'adempimento di prescrizioni connesse ad una posizione di garanzia,
spettano – laddove la normativa primaria o secondaria non preveda diversamente
e in difetto di una valida attribuzione delegata ad altre figure istituzionali –
al legale rappresentante dell'ente, vale a dire, nei comuni, al Sindaco pro-tempore.
La conclusione si trae dal principio generale per cui la responsabilità dell'adempimento
delle prescrizioni richieste dalla legge agli enti, salvo che, appunto, sia
diversamente stabilito, è imputabile al legale rappresentante.
La prima, esplicita, conferma sistematica della correttezza
di questa affermazione si trae dalla disposizione di cui all'art. 2, lett. b), D.L.vo
9 aprile 2008, n. 81, dettato in materia di individuazione del soggetto
responsabile per l'adempimento delle norme concernenti la tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro. La disposizione stabilisce che per
"datore di lavoro", soggetto titolare delle posizioni di garanzia
previste da tale corpo normativo, nelle pubbliche amministrazioni s'intende il
dirigente al quale spettano poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto a un
ufficio avente autonomia gestionale, con la residuale specificazione che in
caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri
sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice dell'ente.
Con riguardo alle prescrizioni contenute nel citato D.L.vo
81/2008 in tema di gestione della sicurezza degli edifici scolastici, ai fini
della individuazione dei soggetti responsabili è necessario distinguere tra
misure di tipo strutturale e impiantistico, di competenza dell'ente locale
proprietario dell'immobile e titolare del potere di spesa funzionale
all'adozione delle misure necessarie, e gli adempimenti di tipo amministrativo
e gestionale spettanti, invece, alla amministrazione scolastica (Cass. pen., sez.
III, 14 aprile 2016, n. 30143).
Circa la possibilità di delegare tali funzioni, è ben vero che i dirigenti comunali possono essere titolari di posizioni di garanzia nello svolgimento dei compiti di gestione amministrativa a loro devoluti, residuando in capo al sindaco unicamente poteri di sorveglianza e controllo collegati ai compiti di programmazione che gli appartengono quale capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di governo (Cass. pen., sez. IV, 21 aprile 2011, n. 22341): è necessario, tuttavia, che la direzione degli uffici e dei servizi sia attribuita ai dirigenti secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti (art. 107, comma 1, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267) o, comunque, che siano chiari e correttamente delegati i relativi poteri e funzioni. Comunque, anche laddove talune funzioni siano state correttamente delegate al personale dirigente, il sindaco, in base agli artt. 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, rimane titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità pubblica in quanto, pur essendo privo di poteri di concreta gestione, deve svolgere un ruolo di vigilanza e controllo sull'operato dei suoi dirigenti, e dispone di mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad impedire eventi dannosi nonché del potere sostitutivo di intervento nelle situazioni contingibili e urgenti (Cass. pen., sez. IV, 26 settembre 2018, n. 58243).
Quindi, conclude la Corte, in materia di prevenzione incendi, integra il reato di cui all'art. 20, D.L.vo 8 marzo 2006, n. 139 la condotta di chi, in qualità di titolare di una delle attività contemplate alle categorie A, B e C dell'allegato I al citato decreto, ometta di richiedere ai vigili del fuoco il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione antincendi; la responsabilità di adempiere a tali obblighi in relazione agli edifici scolastici – in mancanza di una espressa delega – grava sul Sindaco del Comune e, in ogni caso, trattandosi di materia concernente la pubblica incolumità, il medesimo ne è comunque responsabile.
Riferimenti Normativi: