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Diritto civile

Successioni e donazioni

28 | 07 | 2021

La divisione unitaria di masse ereditarie distinte: le modalità di manifestazione della volontà

Valerio de Gioia

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 28 luglio 2021, n. 21609, intervenendo in materia di divisione ereditaria, ha spiegato che l’assenso deve provenire dalla parte sostanziale e non dal difensore, salvo che non sia munito di procura speciale.

Nel caso di specie, il giudizio di merito, al fine del perfezionamento della divisione unitaria di masse distinte, ha valorizzato il comportamento processuale dell'avvocato, in luogo di quello del suo assistito, attribuendogli una sorta di effetto concludente; dimostrando, così, indirettamente, che non vi era assenso della parte alla divisione unitaria delle due masse.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha ritenuto di dover dare continuità al principio, più volte affermato, secondo cui, per poter pervenire alla divisione è richiesto uno specifico negozio che, peraltro, quando ha ad oggetto immobili, deve risultare da atto scritto ad substantiam (Cass. civ., sez. II, ord. n. 15 ottobre 2018, n. 25756; Cass. civ., sez. II, 9 gennaio 2009, n. 314; Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1992, n. 5798).

I giudici di legittimità, tuttavia, hanno dato atto dell'esistenza di un recente precedente (Cass. civ., sez. II, 11 settembre 2020, n. 18910), la cui massima, così compendiata "In tema di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti e quello tra essi che la contesti deve risultare portatore di un concreto ed effettivo interesse leso da tale tipo di procedimento unitario divisionale", si pone solo in apparente contrasto con l'orientamento consolidato dianzi richiamato.

La motivazione di tale ultima sentenza, infatti, non contiene l'affermazione della sufficienza di un consenso, comunque manifestato, alla divisione unitaria delle due masse, ma soltanto della necessità che il condividente che si opponga alla divisione unitaria debba essere portatore di un interesse concreto all'opposizione. 

Sulla scorta di quanto esposto, la Suprema Corte ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui la divisione unitaria di masse distinte è possibile soltanto in presenza di accordo tra le parti: trattandosi di manifestazione di volontà necessariamente proveniente dalla parte, essa non può comunque essere sostituita da quella dell'avvocato, a meno che quest'ultimo non sia stato nominato procuratore speciale, men che meno appare possibile valorizzare, come ha invece fatto la Corte distrettuale, la semplice condotta processuale del procuratore.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 713 c.c.
  • Art. 714 c.c.