Diritto penale
Delitti
10 | 10 | 2022
L'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e lo sviamento di potere del pubblico funzionario
Riccardo Radi
Con sentenza n. 38152 dell’8 settembre 2022, depositata il 10
ottobre 2022, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha esaminato
la questione relativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 615-ter
c.p. da parte del pubblico ufficiale che, pur essendo abilitato e pur non
violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema
informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si
mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per
le quali la facoltà di accesso gli è attribuita.
Gli Ermellini premettono che il delitto punito dall'art.
615-ter c.p. ha fatto registrare due successivi interventi delle Sezioni Unite
della Corte di cassazione: la sentenza Casani (Cass. pen., sez. un., 27 ottobre
2011, n. 4694) e la sentenza Savarese (Cass. pen., sez. un., 18 maggi 2017, n.
41210).
La sentenza Casani ha affermato che: «integra il delitto
previsto dall'art. 615-ter c.p. colui che, pur essendo abilitato, acceda o
si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le
condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite
dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo
invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità
che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema».
La sentenza Savarese, pronunciandosi in un'ipotesi di fatto
commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio
(615-ter,comma 2, n. 1), ha precisato che integra il delitto previsto
dall'art. 615-ter c.p. la condotta di colui che «pur essendo abilitato e
pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema
informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga
nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali
la facoltà di accesso gli è attribuita».
La sentenza Savarese rimedita e corregge parzialmente la
sentenza Casani, cogliendo il momento essenziale della fattispecie delittuosa
in rassegna nello sviamento di potere da parte del pubblico funzionario.
Ha stabilito, quindi, che i pubblici dipendenti – i quali, in tale veste, dispongono delle autorizzazioni e delle relative credenziali per operare sui registri pubblici informatizzati – soggiacciono sia all'obbligo di osservare le diposizioni di accesso, secondo i diversi profili per ciascuno di essi configurati, sia al dovere di eseguire sui sistemi quelle sole attività in diretta connessione con l'assolvimento della propria funzione.
Ne conseguono l'illiceità e l'abusività di qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con tali obiettivi, manifestandosi, in tal modo, la «ontologica incompatibilità» dell'accesso al sistema informatico, connaturata a un utilizzo estraneo alla ratio del conferimento del relativo potere.
Riferimenti Normativi: