Lavoro
10 | 10 | 2022
L’azione per il risarcimento del danno differenziale e complementare
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 29445 del 10 ottobre 2022, la sesta sezione
civile, sottosezione lavoro, della Corte di Cassazione ha affrontato la
questione se la domanda del danno differenziale sia proponibile nei riguardi
del datore di lavoro, se non dopo che sia stata presentata domanda all’INAIL e
riconosciuta da esso una liquidazione secondo le garanzie proprie del sistema
assicurativo-previdenziale.
Secondo la Suprema Corte l’ordinamento non impone, quale
condicio iuris, per chi agisca a titolo di danno nei confronti del proprio datore
di lavoro, il previo esperimento delle azioni, amministrative ed eventualmente
giudiziali, nei riguardi dell’I.N.A.I.L..
Ciò, del resto, è già stato implicitamente affermato dalla
Suprema Corte allorquando si è ritenuto che «in tema di danno c.d.
differenziale, il giudice di merito deve procedere d’ufficio allo scomputo,
dall’ammontare liquidato a detto titolo, dell’importo della rendita INAIL,
anche se l’istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto
all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi
della domanda, in quanto l’art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e
8, fa riferimento a rendita “liquidata a norma”, implicando, quindi, la sola
liquidazione, un’operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può
eseguire ai fini del calcolo del differenziale» (Cass. 31 maggio 2017, n. 13819;
principio consolidato, v. Cass. 19 giugno 2020, n. 12041 ed altri precedenti
ivi richiamati).
Oltretutto, quello di cui si discute è un danno c.d. “complementare”, ovverosia non riconducibile alla copertura assicurativa per insussistenza dei presupposti propri di essa (qui sotto il profilo della gravità necessaria al superamento della soglia indennizzabile), da risarcire quindi secondo le comuni regole della responsabilità civile (C. 9166/2017).
A monte di tali principi, sta del resto l’assenza di norme che espressamente impediscano al lavoratore di agire per i danni non coperti dall’assicurazione pubblica, prima che siano state esercitate le pretese riguardanti quest’ultima o i competenti enti si siano espressi, altro piano essendo quello della prova, destinata ad integrarsi nel doveroso ed ineludibile accertamento da parte del giudice, se del caso in via officiosa, della ricorrenza in concreto dei presupposti per la copertura o della misura di quanto sia stato o avrebbe potuto essere percepito dal lavoratore con l’uso della ordinaria diligenza, sussistendo il diritto al ristoro in favore del lavoratore solo nella misura in cui il danno ecceda, sul piano civilistico, i diritti che l’ordinamento riconosce presso l’ente assicuratore.