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Diritto penale

Reati in generale

20 | 07 | 2021

La categoria delle “sostanze venefiche” rilevanti ai fini della contestazione della circostanza aggravante della crudeltà nel reato di omicidio

Roberta Bruzzone

Con sentenza n. 28106 del 6 maggio 2021 (dep. 20 luglio 2021), la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito i presupposti per la contestazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 577, comma 1, n. 2 c.p. – consistente nell’aver l’agente utilizzato “sostanze venefiche” – e di quella dell’aver adoperato sevizie o aver agito con crudeltà verso le persone, di cui all’art. 61, comma 1, n. 4 c.p..

Quest’ultima è caratterizzata, secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, da sofferenze che esulano dal normale processo di causazione, che costituiscono un quid pluris caratterizzato dalla gratuità e superfluità dei patimenti, dalla efferatezza e dalla assenza di pietà. Tenuto conto della ratio posta a fondamento della circostanza aggravante, costituita dal maggiore disvalore insito nella volontà di arrecare alla vittima oltre alla morte un dolore ultroneo, essa ricorre non solo laddove l'agente persegua il precipuo scopo di infierire sulla vittima scegliendo modalità esecutive idonee ad infliggere particolari sofferenze o tormenti, ma anche laddove scelga un mezzo che, tra quelli disponibili e in astratto utilizzabili, riveli il medesimo proposito (Cass. pen., sez. I, 14 ottobre 2014, n. 2489).

Nel caso di specie, l’imputata – pur avendo a disposizione più mezzi parimenti efficaci per provocare la morte della vittima, in considerazione delle condizioni in cui versava quest'ultima, allettata in stato vegetativo incapace di opporre resistenza anche blanda (dalla somministrazione di farmaci con effetti letali istantanei, allo strangolamento o al soffocamento) – si è risolta ad agire facendo ingerire alla vittima una sostanza corrosiva nella piena consapevolezza che la morte, in tal guisa, sarebbe avvenuta più lentamente, attraverso sofferenze ben più prolungate e dolorose rispetto a quelle provocate dall'uso degli altri mezzi, provocando il passaggio della sostanza all'interno dell'organismo la progressiva erosione dei tessuti con progressiva perdita della capacità respiratoria e cerebrale.

Per quanto riguarda, invece, la circostanza aggravante ex art. 577, comma 1, n. 2 c.p. – consistente nell’aver commesso il fatto di cui all’art. 575 c.p. col mezzo di sostanze venefiche ovvero con un altro mezzo insidioso – la Suprema Corte ci ricorda che, nel codice penale, si fa riferimento sia alle "sostanze venefiche", all'art. 577, n. 2 che alle "sostanze corrosive", all'art. 585 c.p. (secondo cui nei casi previsti dagli artt. 582, 583, 583 bis e 584 c.p., la pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive).

Si tratta, tuttavia, di espressioni che non identificano, in via generale, sostanze così eterogenee da non essere in alcun caso sovrapponibili, nel senso che l'appartenenza ad una categoria esclude necessariamente l'appartenenza all'altra: al contrario, alla categoria più ampia delle "sostanze venefiche", che ricomprende tutte le sostanze idonee a provocare la morte di una persona attraverso un'azione tossica che lede l'organismo, appartengono anche le "sostanze corrosive" laddove, in aggiunta dal tipico effetto corrosivo dei tessuti, in concreto producano anche l'effetto letale con un meccanismo assimilabile a quello dei veleni. D'altra parte, se per veleno – secondo la nozione comunemente accolta dalla medicina legale – si intende una sostanza che, assunta da un organismo vivente, ha effetti dannosi temporanei o permanenti, fino ad essere letali, attraverso un meccanismo biochimico di alterazione delle funzioni cellulari o di danneggiamento delle strutture cellulari, non vi è motivo per non considerare tale anche una sostanza fortemente corrosiva, come l'acido cloridrico, che, ove ingerita, esercita un'azione distruttiva delle superfici con cui entra in contatto, principalmente i tessuti del tratto gastrointestinale e la mucosa, identica a quella dei veleni e che, ove non adeguatamente e tempestivamente contrastata, innesta un processo evolutivo, sempre al pari del veleni, ha come esito finale la morte. 

Quindi, conclude la Corte di Cassazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 577, comma 1 n. 2 c.p. dell'uso di “sostanze venefiche” trova applicazione anche nei casi in cui il decesso sia stato causato dall'ingestione dell'acido cloridrico, senz'altro definibile, in ragione degli effetti provocati nell'organismo umano, come "sostanza corrosiva", sul rilievo che comunque si tratta di sostanza idonea ad innescare un avvelenamento di tipo sistemico.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 61 c.p.
  • Art. 575 c.p.
  • Art. 577 c.p.
  • Art. 582 c.p.
  • Art. 583 c.p.
  • Art. 583-bis c.p.
  • Art. 584 c.p.
  • Art. 585 c.p.