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Diritto penale

Delitti

07 | 10 | 2022

La rilevanza del silenzio dell'imputato in ordine alla provenienza dei beni nel delitto di ricettazione

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 38084 del 6 luglio 2022 (dep. 7 ottobre 2022), la seconda sezione penale della Corte di cassazione, intervenendo in materia di ricettazione ex art. 648 c.p., si è occupata della rilevanza del silenzio dell’imputato in ordine alla provenienza dei beni ricevuti.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto, ai fini dell'integrazione del delitto di ricettazione è sufficiente il mero dolo eventuale, configurabile nei casi in cui l'agente abbia consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi, in tal modo, ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza ex art. 712 c.p. (Cass. pen., sez. II, 21 aprile 2017, n. 25439).

Non si richiede, in tal modo, all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non un onere probatorio, bensì un mero onere di allegazione di elementi, dal quale potrebbe conseguire l'individuazione di un tema di prova del quale onerare la parte pubblica oppure in ordine al quale esercitare i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., sez. un., 12 luglio 2007, n. 35535).

D'altro canto, la stessa Corte EDU, pur riconoscendo l'impossibilità di basare una condanna esclusivamente o principalmente sul fatto che l'imputato sia rimasto silente, rifiutando di rispondere alle domande o comunque rendere dichiarazioni, ammette che talora il silenzio dell'imputato possa essere valorizzato al fine di verificare la persuasività delle prove addotte a suo carico dalla pubblica accusa, come accade in situazioni che richiedono giustificazione da parte dell'imputato: “ovunque si debba tracciare il confine tra questi due estremi, da questa interpretazione del "diritto al silenzio" risulta che la questione se il predetto diritto sia assoluto deve essere risolta negativamente. Non si può quindi affermare che la decisione di un imputato di rimanere in silenzio durante il procedimento penale non debba necessariamente avere implicazioni quando il tribunale sarà chiamato a valutare le prove contro di lui. D’altro canto, (...) gli standard internazionali stabiliti in questo settore, pur prevedendo il diritto al silenzio e il privilegio contro l'autoincriminazione, tacciono su questo punto. Se il trarre conclusioni sfavorevoli dal silenzio di un imputato violi l'articolo 6 è, quindi, una questione da determinare alla luce di tutte le circostanze del caso, con particolare riguardo alle situazioni in cui possono essere tratte le inferenze, al peso riconosciuto al silenzio dai giudici nazionali nella valutazione delle prove ed al grado di coercizione inerente alla situazione in concreto verificatasi” (Corte EDU, Grande Camera, 08 febbraio 1996, caso John Murray c. Regno Unito, § 47).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 648 c.p.
  • Art. 712 c.p.