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Diritto amministrativo

Procedimento amministrativo

28 | 07 | 2021

L’informativa antimafia: natura giuridica, presupposti e discrezionalità amministrativa

Cristina Tonola

La terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5592 del 28 luglio 2021, ha delineato i contorni del potere prefettizio in ordine alla adozione della c.d. informativa antimafia ai sensi del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice antimafia).

Per consolidata giurisprudenza, l’informativa antimafia ha carattere preventivo e il potere esercitato dal Prefetto è espressione, in particolare, della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata (Cons. Stato, sez. III, 24 ottobre 2018, n. 6052; 30 gennaio 2015, n. 455; 23 febbraio 2015, n. 898).

Tale finalità giustifica la considerazione di ogni circostanza indiziaria rilevante a delineare il pericolo di infiltrazione secondo la regola del “più probabile che non”, regola che non esclude ogni ragionevole dubbio, ma fa propendere, anche se per una sola probabilità in più, per la misura preventiva. In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che, per poter supportare la valutazione probabilistica del Prefetto, fondata appunto sul "più probabile che non", vista la natura preventiva – e non sanzionatoria – dell'interdittiva antimafia, gli specifici fatti assunti a fondamento della stessa, quali indici del pericolo di infiltrazione mafiosa, devono essere "gravi, precisi e concordanti" (Cons. Stato, sez. III, 2 gennaio 2020, n. 2), obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose (Cons. Stato, sez. III, 23 novembre 2020, n.7260). In tale contesto, peraltro, il delineato carattere attuale e concreto delle valutazioni sottese all’informativa non preclude al Prefetto la possibilità di attribuire rilevanza a fatti risalenti nel tempo: l'attualità dell’indizio non è condizione richiesta dalla norma e, anche sul piano logico, il mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica la perdita del requisito dell'attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa, purché dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa (Cons. Stato, sez. III, 17 dicembre 2020, n.8134; Cons. Stato, sez. III, 9 ottobre 2018, n.5784). Con riguardo a tale profilo dell’attualità e concretezza del pericolo desumibile da fatti risalenti, in particolare, assume rilievo la circostanza che l'infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalla quale promana e per la durevolezza dei legami che essi instaurano con il mondo imprenditoriale, ha una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più ampio spazio disponibile (Cons. Stato, sez. III, 7 ottobre 2015, n. 4657).

Peraltro, l’attribuzione normativa al Prefetto di siffatto potere discrezionale, caratterizzato certamente da contorni più sfumati rispetto al potere del giudice di applicare una misura di prevenzione personale, deve ritenersi comunque pienamente legittima, in ragione della esigenza di tempestività della tutela dei valori in gioco, che vanno preservati in anticipo rispetto al “grave e persistente fenomeno mafioso”, così da affermare che la discrezionalità amministrativa incidente sul diritto di iniziativa economica del privato non si può ritenere sproporzionata rispetto ai valori preminenti della tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico (Corte Cost., 26 marzo 2020, n. 57). 

È alla luce di tali principi che si deve affermare come la valutazione del rischio di inquinamento mafioso debba essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un'ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso, sulla base, oltre che della regola causale del "più probabile che non", anche dei dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso) e che risente della estraneità al sistema della prevenzione antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio. Occorre, cioè, non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi,dalla connessione dei quali – secondo un giudizio prognostico discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata (Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343; Cons. Stato, sez. III, 6 luglio 2017, n. 3333).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 41 Cost.
  • Art. 97 Cost.
  • D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)