Diritto penale
Delitti
15 | 09 | 2022
Maltrattamenti in famiglia: la rilevanza dei comportamenti «iperprotettivi» del genitore
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 34280 del 14 luglio 2022 (dep. 15 settembre 2022), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in materia di maltrattamenti in famiglia.
L’art. 572 c.p. punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 571 c.p., maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte.
Il delitto di maltrattamenti consiste, dunque, nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita e in cui i singoli episodi, che costituiscono un comportamento abituale, rendono manifesta l'esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo (Cass. pen., sez. VI, 4 dicembre 2003, n. 7192).
Oggetto giuridico della fattispecie in esame non è costituito solo dall'interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell'incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari (Cass. pen., sez. VI, 27 maggio 2003, n. 37019). Secondo la costante lezione ermeneutica di questa Corte, infatti, il reato è integrato dalla condotta di chi infligge abitualmente vessazioni e sofferenze, fisiche o morali, a un'altra persona, che ne rimane succube, imponendole un regime di vita persecutorio e umiliante (Cass. pen., sez. VI, 23 gennaio 2019, n. 4935; Cass. pen., sez. VI, 1° febbraio 1999, n. 3570).
La Suprema Corte ha affrontato in un unico precedente la questione relativa alla configurabilità del reato in esame in relazione a comportamenti iperprotettivi di un genitore verso il figlio.
Si è, infatti, affermato che integra il delitto di maltrattamenti in famiglia il genitore che tenga nei confronti del figlio minore comportamenti di carattere iperprotettivo, tali da incidere sullo sviluppo psicofisico dello stesso, a prescindere dal fatto che il minore abbia o meno percepito tali comportamenti come un maltrattamento o vi abbia acconsentito (Cass. pen., sez. VI, 23 settembre 2011, n. 36503).
Nella fattispecie esaminata dalla Corte nel caso citato, la madre, in concorso con il nonno, aveva posto in essere una serie di condotte consistite in atteggiamenti iperprotettivi, qualificati in termini di "eccesso di accudienza" (con l'imposizione di atti riservati all'età infantile e l'esclusione del minore da attività didattiche inerenti la motricità) e in deprivazioni sociali (in quanto gli erano stati impediti i rapporti con i coetanei) e psicologiche (attuate attraverso la rimozione della figura paterna) che sono state complessivamente valutate come idonee a ritardare gravemente sia lo sviluppo psicologico relazionale (con i coetanei e la figura paterna), sia l'acquisizione di abilità materiali e fisiche, anche elementari (come la corretta deambulazione).
Tuttavia, conclude la Suprema Corte, è necessario che le condotte “iperprotettive” superino la soglia minima di offensività, rappresentata dall'inflizione abituale di sofferenze fisiche o psicologiche idonee ad incidere sullo sviluppo del minore ed a lederne l'integrità, che, anche a prescindere dalla soglia di sensibilità della vittima consenta di qualificarle come maltrattamenti.
Riferimenti Normativi: