Diritto penale
Delitti
06 | 10 | 2022
La responsabilità penale per la trasmissione del virus dell'HIV
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 37877 del 14 settembre 2022 (dep. 6 ottobre 2022), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata della responsabilità penale per la trasmissione di HIV.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, integra la malattia di cui agli artt. 582 e 583 c.p. l'instaurazione nell'organismo di un meccanismo degenerativo che, se non fronteggiato tempestivamente e costantemente con l'assunzione di terapia farmacologica, conduce a ulteriori alterazioni e alla fase conclamata di AIDS.
In tema di responsabilità per il reato di lesioni gravissime dovute alla trasmissione di HIV, l'accertamento del nesso di causalità non è legato al solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificata alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica. Ne deriva che anche coefficienti medio-bassi di probabilità cosiddetta frequentista per tipi di evento, rivelati dalla legge statistica – sostenuti da verifiche attente e puntuali sia della fondatezza scientifica che della specifica applicabilità alla fattispecie concreta – se corroborati dal positivo riscontro probatorio, condotto secondo le cadenze tipiche della più aggiornata criteriologia medico-legale, circa la sicura non incidenza, nel caso concreto, di altri fattori interagenti in via alternativa, possono essere utilizzati ai fini del riconoscimento giudiziale del necessario nesso condizionamento (Cass. pen., sez. V, 25 ottobre 2012, n. 8351; in applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato l’affermazione di responsabilità, in ordine al reato di lesioni gravissime, dell'imputato, li quale, consapevole di essere affetto da virus HIV, aveva omesso di riferirlo alla convivente, ritenendo accertato il nesso di causalità sulla scorta di un dato statisticamente significativo indicato in valori prossimi al 50%, corroborato da ulteriori elementi legati sia alla frequenza del rapporti sessuali tra le parti, sia ad elementi idonei ad escludere l'esistenza ci fattori alternativi).
Rispetto alla possibile esistenza di fattori alternativi, le Sezioni Unite della Corte hanno da tempo affermato che in tema di responsabilità a titolo di colpa per condotta omissiva (ma il discorso non cambia ovviamente per il caso di reato doloso commissivo) la sussistenza del nesso può essere affermata esclusa, oltre che sulla base di dati empirici e documentali di immediata evidenza, anche con ragionamento di deduzione logica purché fondato su elementi di innegabile spessore, correttamente esaminati secondo le leges artis, e può affermarsi quando considerate tutte le circostanze del caso concreto possano escludersi i processi causali alternativi e si possa sostenere, in termini di certezza processuali ossia di alta credibilità razionale o probabilità logica, che sia stata proprio quella condotta omissiva a determinare l'evento lesivo facendo riferimento sia a dati statistici sia ad altro materiale probatorio (Cass. pen., sez. un., 20 luglio 2002, n. 30328).
Riferimenti Normativi: