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Diritto processuale civile

Processo di esecuzione

27 | 07 | 2021

Il rito applicabile al procedimento di appello avverso la sentenza che abbia provveduto sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 630 c.p.c.

Giovanna Spirito

La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza del 27 luglio 2021, n. 21516, è tornata sul rito applicabile al procedimento di appello avverso la sentenza che abbia provveduto sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 630 c.p.c.

Ai sensi dell’art. 130 disp. att. c.p.c., il procedimento di appello avverso la sentenza resa ex art. 308, comma 2, c.p.c., reiettiva del reclamo contro la declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal  giudice istruttore, è retto dal rito camerale fin dal momento della proposizione della impugnazione, che va, quindi, introdotta con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c..

Laddove il gravame sia promosso con citazione anziché con ricorso, è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ex art. 156 c.p.c., a condizione che, nel termine previsto dalla legge, l’atto sia stato non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del giudice (Cass. civ., sez. un., 8 ottobre 2013, n. 22848, Cass. civ., sez. I, 24 marzo 2014, n. 6855; Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2016, n. 14646, con specifico riguardo al procedimento di reclamo di cui all’art. 630 c.p.c., secondo la quale «in materia di esecuzione forzata, l’appello avverso la sentenza che abbia provveduto sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 630 c.p.c. è destinato a svolgersi secondo le forme del rito camerale previsto dall’art. 130 disp. att. c.p.c. fin dal momento della proposizione del gravame, che va quindi introdotto con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.»).

Nella specie, nonostante la pacifica qualificazione dell’azione come reclamo in tema di estinzione ai sensi dell’art. 630 c.p.c., la corte territoriale, dato atto che l’appello era stato proposto con atto di citazione notificato in data 19 e 21 ottobre 2013 e depositato in cancelleria in data 30 ottobre 2013, lo ha dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 348, comma 1, c.p.c., in quanto la costituzione degli appellanti non era avvenuta entro dieci giorni dalla prima notificazione.

In base ai principi di diritto sopra enunciati, però, trattandosi di procedimento retto dal rito camerale da introdurre con ricorso, e dovendo essere oggetto di conversione, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., l’erronea introduzione del giudizio di secondo grado effettuata con citazione, anziché con ricorso, è da ritenersi rilevante ai fini della pendenza del giudizio di appello esclusivamente la data di deposito in cancelleria dell’atto introduttivo.

Ne consegue necessariamente che, in siffatta ipotesi, è la data di deposito dell’atto introduttivo nella cancelleria del giudice di secondo grado (e non la data della relativa notificazione) a segnare il momento di proposizione del gravame; e ciò non solo ai fini della tempestività dell’impugnazione (nella specie non in discussione, in quanto la sentenza di primo grado non era stata notificata e il termine di cui all’art. 327 c.p.c. non era ancora decorso alla data del 30 ottobre 2013), ma anche ai fini della tempestiva e regolare costituzione della parte appellante, che in tal caso finisce per coincidere con la stessa data di introduzione del giudizio, cioè con il deposito dell’atto di appello nella cancelleria del giudice di secondo grado. Ne deriva ulteriormente che va esclusa, sempre in siffatta ipotesi, la possibilità di ritenere tardiva la costituzione della parte appellante che abbia preventivamente notificato l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, ai sensi dell’art. 348, comma 1, c.p.c.. 

La corte di appello, concludono i giudici di legittimità, avrebbe dovuto ritenere regolare la costituzione degli appellanti, in quanto coincidente con la data di utile proposizione dell’impugnazione, per poi esaminare il merito di quest’ultima.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 130 disp. att. c.p.c.
  • Art. 156 c.p.c.
  • Art. 308 c.p.c.
  • Art. 325 c.p.c.
  • Art. 327 c.p.c.
  • Art. 348 c.p.c.
  • Art. 630 c.p.c.