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Diritto processuale civile

Processo di esecuzione

27 | 07 | 2021

Gli effetti dell’omesso versamento del fondo spese sulla procedura esecutiva

Giovanna Spirito

La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza del 27 luglio 2021, n. 21549, ha indicato le conseguenze derivanti, sulla procedura esecutiva, dal mancato versamento, nel termine indicato dal giudice dell’esecuzione, del fondo spese.

L’omesso versamento di un fondo spese per la prosecuzione del processo esecutivo integra senz’altro un’ipotesi in cui questo non è in grado di conseguire il suo scopo, cioè il soddisfacimento delle ragioni creditorie del procedente, diversa da quelle tipiche e generalmente ricondotte dall’elaborazione giurisprudenziale, soprattutto di merito, alla categoria della chiusura anticipata del processo (Cass. civ., sez. III, ord. 10 maggio 2016, n. 9501; Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2020, n. 11116). In base ad analogo principio, del resto, è stato già affermato che soltanto le spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato, cioè indissolubilmente finalizzate al mantenimento dello stesso in fisica e giuridica esistenza e non meramente conservative della sua integrità (quali quelle per la manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero per la gestione condominiale), sono strumentali alla procedura di espropriazione forzata, perché intese ad evitarne la chiusura anticipata: pertanto, esse restano incluse nelle spese per gli atti necessari al processo, suscettibili, ai sensi dell’art. 8, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di essere poste in via di anticipazione a carico del creditore procedente e, quindi, rimborsabili come spese privilegiate ex art. 2770 c.c. a favore del creditore che le abbia anticipate (Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2016, n. 12877). L’omesso versamento entro il termine – che, per quanto ab origine ordinatorio, non è più prorogabile una volta invano elasso, in applicazione della disciplina generale sui termini – fissato dal giudice dell’esecuzione implica quindi una situazione di impossibilità di raggiungimento dello scopo del processo esecutivo (oltretutto ascrivibile allo stesso creditore, che non potrà beneficiare, allora, dell’effetto sospensivo della prescrizione: Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2019, n. 12239): riguardo alla quale lo stesso giudice che ha fissato quel termine non ha facoltà di intervenire ulteriormente ex post, poiché le disposizioni che egli impartisce vincolano non soltanto le parti, ma, a garanzia della serietà e dell’affidabilità dei suoi stessi provvedimenti, in primo luogo il medesimo giudice che le impone.

In applicazione dei principi generali sui termini, allora, è onere del creditore instare preventivamente per una proroga del termine, la cui osservanza è da intendersi indispensabile per la stessa prosecuzione del processo esecutivo e quindi imprescindibile per scongiurare la conclusione che dal medesimo non possa produrre un ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie azionate; e, in applicazione di analoghi principi generali in materia, sarebbe stato comunque possibile instare per una rimessione in termini, ove ne fossero stati, tempestivamente e adeguatamente, allegati e poi provati tutti i rigorosi presupposti. Del resto, non rientra tra le cause non imputabili al creditore l’incertezza interpretativa sull’ambito di prosecuzione del processo e sulla convenienza ad una anticipazione complessiva, sul punto restando onere del creditore ottemperare nella sua integralità al provvedimento che l’acconto o fondo spese ha determinato, finché non sia stata conseguita, prima della scadenza del relativo termine e a suo impulso e nel suo interesse, una sua modifica od interpretazione. 

La Suprema Corte, disattendendo la conclusione della sentenza gravata – secondo cui sarebbe stata «più che ragionevole una inerzia da parte del creditore nel dare impulso alle operazioni di vendita dell’intero compendio pignorato», spettando al giudice dell’esecuzione, che abbia fissato quel termine, ogni ulteriore valutazione prima della scadenza ed incombe alla parte a cui carico l’incombente è stato posto l’onere di darvi corso, senza spazi per autonomi sindacati, che si risolvono in una inottemperanza al provvedimento del giudice – ha enunciato il seguente principio di diritto: l’inottemperanza al termine fissato dal giudice dell’espropriazione immobiliare per il versamento di un fondo spese al professionista cui siano state delegate le operazioni di vendita impedisce al processo esecutivo di raggiungere il suo scopo e ne legittima la chiusura anticipata, ove il creditore non abbia tempestivamente e preventivamente instato, allegando e provando i relativi presupposti, per la rimessione in termini, neppure potendo giovargli l’invocazione successiva di dubbi o incertezze non sottoposti al giudice dell’esecuzione prima della scadenza di quelli.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2770 c.c.
  • Art. 8, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
  • Art. 624-bis c.p.c.