Diritto civile
Obbligazioni
21 | 07 | 2021
Il nesso di causalità in ambito sanitario: materiale tra condotta ed evento e giuridica tra evento e danni-conseguenza
Paolo Maria Storani
La
terza sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20937 del 21
luglio 2021, ripercorre – nei
binari tracciati da Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28991, e Cass.
civ., sez. III, n. 28992 –, i
temi nevralgici del nesso causale nel contesto sanitario.
Ogni questione dibattuta ruota attorno all’allegazione dell’evento dannoso in termini di aggravamento della patologia persistente o di insorgenza di nuovo stato patologico. Si sa che la giurisprudenza di legittimità si è ormai assestata sulla distinzione, sostanziale e funzionale, tra causalità materiale e causalità giuridica, vale a dire i due distinti segmenti causali, quali emersero dalla pronuncia Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581.
Il primo segmento di questo assetto si rivela nella prassi irto di difficoltà nell’accertamento perché non sappiamo mai con certezza se l’aereo è esploso in volo per un attentato o per un’avaria oppure se il decesso del paziente si deve alle numerose patologie dalle quali era affetto anteriormente al ricovero ospedaliero, alla somministrazione di un farmaco inappropriato alla patologia da curare o addirittura ad un avvelenamento. Inoltre, non è infrequente che, all’esito dell’istruttoria avanti al giudice di merito, possa rimanere oscura, come in Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2017, n. 18392, la ragione del decesso del paziente: incombe in questo scenario il fondamentale problema della ripartizione dell’onere della prova tra attore e convenuto in responsabilità contrattuale. Talché, lo stallo sul primo step del ciclo causale relativo all’evento dannoso rimane addossato sulla parte creditrice perché, se la causa è ignota, si può affermare che l’onere probatorio per la struttura sanitaria non sia mai sorto in quel giudizio di malpractice. Il secondo segmento del ciclo eziologico risulta, invece, disciplinato dall’art. 1223 c.c., stella polare della nozione di danni immediati e diretti, e riguarda la relazione causale tra l’evento di danno e le singole conseguenze pregiudizievoli risarcibili, patrimoniali e non patrimoniali: si è al cospetto del filtro selettivo dei danni-conseguenza, patrimoniali e non patrimoniali, risarcibili jure proprio o jure successionis. Infatti, la perdita risentita dal danneggiato non si identifica mai con la lesione del diritto in sé e per sé considerata, ma deve provocare un pregiudizio concreto; altrimenti si sarebbe al cospetto di una lesione improduttiva di effetti giuridici.
In assenza di altre norme nell’ordinamento civilistico che governino il nesso eziologico, la Cassazione ha più e più volte ribadito che il primo accertamento muove dalle regole generali delineate dagli artt. 40 e 41 c.p., miranti all’imputazione dell’evento a una determinata condotta. Sarà il creditore, e cioè il paziente danneggiato, a dover dare prova del nesso di causalità materiale tra condotta del sanitario ed evento dannoso in quanto tale link di collegamento è elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio, come rileva la Cassazione nella pronuncia in disamina. Talché, il danneggiato dovrà allegare l’inadempimento e dovrà provare tanto l’evento pregiudizievole, quanto le conseguenze che ne sono scaturite, vale a dire la causalità giuridica.
Una volta che il paziente-creditore nell’ambito dell’azione contrattuale (il ricorrente per cassazione deve sempre allegare e trascrivere il passo ove sottopose al giudice di appello il motivo di censura attinente la natura dell’azione, a mente dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., il principio di autosufficienza) avrà ottemperato a ciò, sarà onere correlato del debitore, vale a dire del medico-sanitario o della struttura sanitaria, provare o di avere adempiuto esattamente o che l’inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile.
In sostanza, la parte debitrice (sanitario o struttura) dovrà offrire dimostrazione di avere svolto l’attività professionale con la diligenza imposta, pur con la salvezza di cui all’art. 2236 c.c., ove la prestazione implichi soluzioni di problemi tecnici di speciale difficoltà, sempre eccettuati dalla salvezza i casi di dolo o colpa grave. Infine, potrebbe realizzarsi l’insorgenza di una causa esterna, imprevedibile o inevitabile, che abbia reso impossibile il rispetto delle leges artis.
Riferimenti Normativi: