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Diritto penale

Reati in generale

03 | 10 | 2022

Non punibile per particolare tenuità del fatto chi si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest

Riccardo Radi

Con sentenza n. 37189 del 14 luglio 2022, depositata il 3 ottobre 2022, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha esaminato la questione del riconoscimento della particolare tenuità del fatto a chi si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un automobilista fermato alla guida, almeno secondo gli agenti, sotto i fumi dell’alcool ma l’uomo ha rifiutato di sottoporsi al test alcolemico. I giudici di merito hanno ritenuto questo motivo sufficiente per negargli il beneficio della speciale tenuità del fatto.

Secondo i giudici di legittimità, invece, quanto alla valutazione in ordine alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., la sentenza impugnata ne argomenta illogicamente il diniego, valorizzando un pericolo insussistente (si accenna alle gravi conseguenze che avrebbero potuto scaturire dalla conduzione di una vettura sotto l’effetto di un’alterazione alcolica); in effetti, lo stato di ebbrezza, nel caso, non è stato in alcun modo accertato (si contesta, infatti, il reato di rifiuto a sottoporsi ad accertamento etilometrico); né risultano indicati quali precedenti penali fonderebbero il presupposto ostativo del comportamento abituale, per il quale necessita la commissione di almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681).

Gli Ermellini, nell’affermare questo principio, hanno inoltre ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 c.p.p., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (Cass. pen., sez. IV, 3 novembre 2021, n. 40550).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 131-bis c.p.