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Diritto processuale penale

Impugnazione

27 | 07 | 2021

I vizi rilevabili in sede di legittimità in caso di c.d. “doppia conforme”

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 29404 del 15 luglio 2021 (dep. 27 luglio 2021), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha indicato i vizi rilevabili in caso di doppia condanna.

In via generale – secondo l’orientamento costante della giurisprudenza – compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. pen., sez. III, 16 luglio 2013, n. 44418).

Nello specifico caso della c.d. “doppia conforme”, a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado, i vizi di motivazione e le violazioni di legge denunciate non possono essere coltivati mediante ricorso per Cassazione, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Cass. pen., sez. IV, 22 ottobre 2013, n. 44765).

D'altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione.

Siffatta integrazione tra le due motivazioni – ha concluso la Suprema Corte – si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Cass. pen., sez. IV, 28 novembre 2018, n. 56311).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 606 c.p.p.