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Diritto penale

Reati in generale

27 | 07 | 2021

L’estensione al concorrente della circostanza aggravante del metodo mafioso

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 29407 del 15 luglio 2021 (dep. 27 luglio 2021), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha dato continuità all’orientamento giurisprudenziale che estende l’aggravante del metodo mafioso – seppur circostanza di natura soggettiva – a tutti i compartecipi del reato.

La disposizione di cui all’art. 416-bis.1 c.p. – oggi inserita nella organica complessità codicistica in ragione del principio della riserva di codice di cui all'art. 3-bis c.p. – risponde, nello stigmatizzare un "metodo" e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima del reato (Cass. pen., sez. II, 30 marzo 2017, n. 19245).

Non occorre, dunque, che, alla evocata contiguità, corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia, dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare (nella verosimiglianza offerta dal dato dichiarativo) che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune (Cass. pen., sez. II, 9 settembre 2019, n. 39424)

Per ciò che concerne la natura della circostanza aggravante in parola, costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza quello secondo cui l'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa prevista dall'art. 416-bis.1 c.p. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale; tuttavia, in tema di concorso di persone nel reato, si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità (Cass. pen., sez. un., 19 dicembre 2019, n. 8545).

Infatti, l'art. 118 c.p. – nel prevedere che le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono – non prevede l'impossibilità di estensione delle circostanze soggettive tout court, ma opera un'indicazione autonoma, limitata alle circostanze che aggravano o diminuiscono le pene specificamente indicate; vengono così escluse da tale delimitazione le condizioni e le qualità personali del colpevole, ed i rapporti tra il colpevole e l'offeso, elementi che, pur nella chiara connotazione soggettiva, possono essere percepite anche ab externo.

Quindi, il discrimine ai fini della possibilità di estensione delle circostanze, non sembra riguardare la natura, oggettiva o soggettiva della circostanza, secondo la classificazione contenuta nel codice, ma piuttosto la possibilità di estrinsecazione della circostanza all'esterno, cosicché rimane esclusa dall'attribuzione al compartecipe qualsiasi elemento, di aggravamento o di attenuazione della fattispecie, confinato all'intento dell'agente che, proprio in quanto tale, non può subire estensione ai concorrenti, perché da questi non necessariamente conoscibile.

In conseguenza, con riferimento all’aggravante dell’agevolazione mafiosa, qualora si rinvengano elementi di fatto suscettibili di dimostrare che l'intento dell'agente sia stato riconosciuto dal concorrente, e tale consapevolezza non lo abbia dissuaso dalla collaborazione, non vi è ragione per escludere l'estensione della sua applicazione, posto che lo specifico motivo a delinquere viene in tal modo reso oggettivo, sulla base degli specifici elementi rivelatori che, per quanto detto, devono accompagnarne la configurazione, per assicurare il rispetto del principio di offensività. 

Dunque, conclude la Suprema Corte, in tema di reato concorsuale, la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1 c.p. manifesta ontologicamente natura oggettiva in quanto obiettivamente aggrava l'efficacia intimidatoria dell'azione a "beneficio" di tutti i partecipi e propaga i suoi effetti a tutti i correi, che di tale metodo siano stati parte o anche solo spettatori.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 110 c.p.
  • Art. 118 c.p.
  • Art. 416-bis.1 c.p.