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Diritto penale

Reati in generale

29 | 09 | 2022

Oltraggio a pubblico ufficiale e termine ultimo per la riparazione del danno

Riccardo Radi

La sesta sezione penale, con sentenza n. 36760 del 12 settembre 2022, depositata il 28 settembre 2022, ha esaminato la questione relativa al termine per la riparazione del danno prevista dall’art. 341 bis c.p. ove si usa la locuzione “prima del giudizio”.

Nel caso esaminato l’imputato ha prodotto la prova del risarcimento al momento dell’ammissione delle prove.

La Suprema Corte ha premesso che la riparazione del danno al quale l'art. 341-bis, comma 3, c.p. subordina l'estinzione del reato deve essere, per espresso disposto legislativo, «integrale» e va realizzata «prima del giudizio».

Distinguendo i due aspetti, la definizione delle condizioni in presenza delle quali il risarcimento può essere considerato dal giudice «integrale» implica profili di apprezzamento inevitabilmente discrezionale, in quanto può variare in rapporto alle circostanze del caso, e richiede una valutazione del grado di offesa, delle modalità della condotta, eventualmente finanche delle condizioni economiche dell'autore, coincidendo in definitiva con un giudizio di adeguatezza, da svolgere oltretutto - in coerenza con le finalità della giustizia riparativa - altresì alla stregua della soddisfazione delle persone offese (che, nel caso di specie, non si sono costituite parti civili e a cui l'imputata ha rivolto le sue scuse per iscritto).

Diverso discorso va svolto con riguardo al momento entro il quale la suddetta riparazione può essere utilmente proposta, in quanto esso impone una valutazione, per sua natura, più oggettiva.

In proposito, è vero che - come notato dalla ricorrente nella memoria prodotta - il legislatore dell'art. 341-bis c.p. utilizza una formula testuale più lata di quella cui ricorrono altre disposizioni legislative, tra cui l'art. 162-ter c.p. il quale, in una materia affine, e cioè a proposito dell'estinzione del reato per condotte riparatorie, parla espressamente di «apertura del dibattimento».

Tuttavia, che l'espressione «prima del giudizio» debba essere intesa in tale ultimo senso, si desume dalla ratio della disposizione normativa in oggetto.

Questa, come pure il citato art. 162-ter c.p., più ancora che perseguire finalità deflattive in chiave di accelerazione nella definizione dei procedimenti, si ispira a una prospettiva di prevenzione speciale positiva e richiede, dunque, la prova della serietà dell'intento del proponente, quale desumibile dalla spontaneità dell'atto che, invece, ove si posticipasse il momento utile per il risarcimento, finirebbe con l'essere condizionato dall'andamento del processo (su tale ultimo aspetto, cfr. Cass. pen., sez. VI, 12 settembre 2019, n. 50996).

Ebbene, ha concluso al Suprema Corte, dal provvedimento impugnato emerge indiscutibilmente il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 341-bis, comma 3, c.p., avendo la ricorrente prodotto la documentazione relativa al risarcimento del danno e la lettera di scuse soltanto dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento e di conseguenza, la riparazione è stata tardiva e non può estinguere il reato.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 162-ter c.p.
  • Art. 341-bis c.p.