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Diritto processuale penale

Giudizio

27 | 07 | 2021

In difetto di costituzione di parte civile il giudice non può subordinare la sospensione condizionale della pena alla restituzione dei beni conseguiti dal reato

Giacomo Zurlo

La seconda sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 29395 del 18 maggio 2021 (dep. 27 luglio 2021) ha ribadito il principio secondo cui, in assenza di parte civile, il giudice non può subordinare la sospensione condizionale della pena alla restituzione dell’importo conseguito per effetto del reato.

La sospensione condizionale della pena non può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo di restituire i beni conseguiti dal reato qualora non vi sia stata costituzione di parte civile, in quanto questa statuizione, come il risarcimento, riguarda solo il danno civile e non anche il danno c.d. criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell’art. 165 c.p., solo se i loro effetti non sono ancora cessati (Cass. pen., sez. VI, 28 gennaio 2021, n. 8314; Cass. pen., sez. II, 15 luglio 2020, n. 23917). 

Nella specie, quindi - in cui, alla data di consumazione del reato (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), gli effetti criminali erano cessati -, non vi erano gli estremi per la subordinazione del beneficio, "alla restituzione dell'importo indicato in imputazione", data la mancata costituzione di parte civile.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 163 c.p.
  • Art. 165 c.p.