Diritto processuale penale
Impugnazione
20 | 09 | 2022
La «prova nuova» rilevante nel giudizio di revisione
Giulia Claudia Barboni
Con sentenza n. 34628 del 20 aprile 2022 (dep. 20 settembre
2022), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito la
definizione di “prova nuova” rilevante nel giudizio di revisione.
In via preliminare, la pronuncia ha richiamato il principio
enucleato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. Quest’ultimo, in
particolare, postula che in tema di revisione, per “prove nuove”, rilevanti a
norma dell’art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., ai fini dell’ammissibilità
della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla
sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma
anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non
valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate
inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla
circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a
comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato,
rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario (In
tal senso, Cass. pen., sez. V, 9 gennaio 2020, n. 12763; Cass. pen., sez. II,
14 luglio 2020, n. 23928).
Inoltre, le prove nuove, idonee ad innescare il giudizio di
revisione, non sono soltanto quelle che conducono al proscioglimento nel merito
del condannato, ex art. 530 c.p.p., ma anche quelle che fondano una sentenza di
proscioglimento ai sensi degli artt. 529 e 531 c.p.p. (sul punto, Cass. pen.,
sez. I, 25 febbraio 2019; Cass. pen., sez. un., 11 maggio 1993, n. 6019).
Con particolare riferimento all’estinzione del reato per
intervenuta prescrizione, è necessario distinguere tra due diverse ipotesi che
possono profilarsi nel giudizio di revisione.
La prima è quella in cui la richiesta di revisione è intesa a
far valere l’estinzione del reato per prescrizione, maturata durante il
giudizio di merito, ma non rilevata d’ufficio né dedotta dalle parti. Al
riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di precisare
che tale richiesta è inammissibile, atteso che non può mettersi in discussione,
nel giudizio di revisione, la mancata eccezione od il mancato rilievo d’ufficio
della prescrizione in relazione agli atti probatori valutati (ovvero non
valutati) nel giudizio di merito (In questo senso, Cass. pen., sez. I, 14
dicembre 2018, n. 8250).
Diverso, invece, è il caso in cui la richiesta di revisione contenga la prospettazione di prove nuove, non valutate nel giudizio di merito, le quali, ove fossero esaminate nel giudizio di revisione, potrebbero condurre ad un giudizio di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Tale domanda, diversamente dall’ipotesi precedente, è idonea ad innescare il giudizio di revisione.
Considerate le due diverse ipotesi richiamate, la Corte di Cassazione ha concluso nel senso che non può sottoporsi a revisione il mancato accertamento della prescrizione nel giudizio di merito, perché non rilevata d’ufficio ovvero eccepita dalle parti, desumibile dalle prove già presenti nel compendio probatorio. Invece, la richiesta di revisione può sollecitare l’accertamento dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione sulla base delle prove nuove ivi indicate, intese queste ultime nei termini su riportati.
Riferimenti Normativi: