Diritto civile
Tutela dei Diritti
27 | 07 | 2021
Una sentenza di condanna di una società televisiva ad un risarcimento dei danni sproporzionato in favore di un personaggio pubblico diffamato ha un “effetto raggelante” sulla libertà di espressione e di stampa
Denise Campagna
La
quarta sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con sentenza
del 27 luglio 2021, ha condannato il Portogallo per violazione dell’art. 10
della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che tutela la libertà di
espressione. La ricorrente – una rete televisiva e società di media – ha
trasmesso dei servizi televisivi su una rete di pedofili, alludendo
erroneamente al presunto coinvolgimento di un noto politico che aveva ricoperto
il ruolo di Segretario Regionale dell’Agricoltura e della Pesca. A seguito del
procedimento di responsabilità civile instaurato dal politico, la società
ricorrente è stata condannata dalla Suprema Corte, in ultimo grado, per
diffusione di notizie illecite, al pagamento di 50.000 euro per danno morale e
65.758 euro per danno patrimoniale, per un importo complessivo, considerata l'aggiunta
degli interessi legali, di 145.988,28 euro.
Secondo
quanto previsto dall’art. 10, comma 2, della Convenzione, l’esercizio delle
libertà di espressione “può essere sottoposto alle formalità, condizioni,
restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure
necessarie, in una società democratica, […] alla protezione della reputazione o
dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o
per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario”.
La
sentenza della Corte Suprema portoghese, che ha condannato la società
ricorrente al risarcimento dei danni, per lesione del suo diritto alla
reputazione, ha costituito una “ingerenza” nell'esercizio della libertà di
espressione della società televisiva che, secondo la CEDU e le stesse parti
della controversia, è stata lecita – in quanto basata sugli artt. 70 e 484 del
Codice Civile Portoghese – perseguendo lo scopo legittimo di protezione della
reputazione e dei diritti del noto politico.
Tuttavia,
i giudici europei hanno dovuto valutare se tale ingerenza fosse “necessaria
in una società democratica”, sotto tre profili: in primo luogo, la Corte,
dovendo stabilire se le notizie trasmesse dalla società televisiva abbiano
costituito un dibattito di pubblico interesse e se il politico fosse un
personaggio pubblico, ha affermato che le dichiarazioni impugnate comprendevano
diversi servizi di apertura dei telegiornali sulle indagini in corso riguardanti
una rete implicata in abusi sessuali su minori nelle Azzorre. Non c'è quindi
alcun dubbio che le informazioni trasmesse fossero di pubblico interesse.
Inoltre, il soggetto coinvolto era un personaggio pubblico sia nella sua
regione delle Azzorre che in tutto il Paese ricoprendo, al momento della
diffusione dei servizi, un incarico politico di alto livello.
In secondo luogo, analizzando le modalità di acquisizione delle informazioni, il contenuto, la forma e le conseguenze delle dichiarazioni impugnate, la CEDU ha sottolineato che il contenuto delle segnalazioni, il particolare stigma connesso ai reati di natura sessuale che coinvolgono minori e le accuse di coinvolgimento negli stessi hanno arrecato pregiudizio al godimento personale del diritto al rispetto della vita privata dell’uomo, nonché alla sua reputazione e al suo onore. Secondo la Corte Europea, infatti, la società ricorrente non ha agito in modo responsabile, atteso che era a conoscenza dell'ampia diffusione delle notizie attraverso i media sia nazionali che internazionali; l’aver rettificato le false notizie, tuttavia, ha contenuto i danni alla reputazione dell’uomo che, in ogni caso, ha ripreso il suo ruolo attivo in politica poco dopo i fatti.
In terzo luogo, è stata valutata la gravità della sanzione pecuniaria: sebbene non sia stato possibile concludere che non vi fosse stato alcun danno alla reputazione e all'onore del personaggio pubblico, la Corte ha ritenuto che il pregiudizio subito non fosse di un livello di gravità tale da giustificare una condanna al pagamento delle somme quantificate dalle autorità giudiziarie nazionali. Un tale risarcimento, molto più elevato rispetto ai precedenti casi riguardanti il Portogallo esaminati dalla CEDU, rischia di scoraggiare la partecipazione della stampa a dibattiti su questioni di legittimo interesse pubblico e ha un “effetto raggelante” sulla libertà di espressione e della stampa.
La Corte ha concluso nel senso che l'ingerenza nel diritto alla libertà di espressione della società ricorrente è stata sproporzionata e non "necessaria in una società democratica", ai sensi dell'art. 10 della Convenzione.
Riferimenti Normativi: