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Diritto processuale penale

Giudizio

27 | 07 | 2021

La notifica all'imputato contumace o assente del decreto che dispone l'anticipazione o il rinvio del dibattimento fuori udienza

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 29397 del 18 maggio 2021 (dep. 27 luglio 2021), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali in tema di notificazione del decreto di rinvio del dibattimento.

L'art. 465 c.p.p., nel prevedere la possibilità per il presidente del tribunale o della corte di assise, una volta ricevuto il decreto che dispone il giudizio, di anticipare l'udienza o differirla, per giustificati motivi, stabilisce che il decreto debba essere comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa ed ai difensori, fermi restando i termini di cui all'art. 429, commi 3 e 4 , c.p.p., , almeno sette giorni prima della nuova udienza.

Tale disposizione, pur riferita alla fase degli atti preliminari al dibattimento, è pacificamente ritenuta applicabile anche nelle ipotesi di rinvio fuori udienza, disposte nel corso del dibattimento, dovendo le parti processuali venire a conoscenza dei rinvii disposti fuori udienza ed essere quindi posti in condizione di partecipare all'udienza rinviata a data diversa da quella già programmata. Mentre i rinvii disposti in udienza vengono dati oralmente ed essi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti (art. 477, comma 3, c.p.p.), quelli disposti fuori udienza non possono che essere comunicati alle parti private ed ai loro difensori con le forme delle notificazioni; sicché l'eventuale omissione determina una nullità riconducibile all'art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p.), incidendo sull'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato e delle altre parti.

Il decreto con il quale, ai sensi dell'art. 465 c.p.p., viene disposta l'anticipazione o il rinvio del dibattimento fuori udienza non deve essere notificato personalmente all'imputato, già dichiarato contumace o assente, essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta (Cass. pen., sez. II, 12 novembre 2019, n. 8729).

Il difensore, infatti, rappresenta l'imputato contumace o assente non solo nel corso delle udienze dibattimentali, ma anche quando il dibattimento è sospeso; secondo tale logica, infatti, l'art. 477 c.p.p. prevede che quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito. Situazione questa, d'altro canto, analoga a quella che si verifica allorché viene dato avviso orale del rinvio disposto in udienza, avviso del quale prende atto il difensore senza che sia necessaria la notifica all'imputato assente al quale, in mancanza di espresse previsioni dalla legge né ragioni particolari riferite ad atti di contenuto sostanzialmente identico a quello per cui la notificazione è richiesta, non deve essere effettuata alcuna comunicazione e, quindi, la sua omissione non determina alcuna nullità (Cass. pen., sez. II, 12 novembre 2019, n. 8729).

La correttezza di tale interpretazione è confermata dal fatto che laddove il legislatore ha voluto che l'imputato, benché contumace (ora assente), sia destinatario diretto di determinati atti compiuti nel corso del dibattimento, lo ha previsto espressamente (si pensi alle nuove contestazioni: l'art. 520 c.p.p. prevede infatti che in tal caso la contestazione venga inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale medesimo venga notificato per estratto all'imputato; il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione). 

Quindi, la Suprema Corte ha ribadito il consolidato principio di diritto secondo il quale il decreto, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza non deve essere notificato personalmente all'imputato già dichiarato contumace (o assente), essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta. L'avviso personale all'imputato contumace (o a quello oggi dichiarato assente) di un fatto processuale, quando non vi sono espresse previsioni dalla legge, né ragioni particolari, riferite ad atti di contenuto sostanzialmente identico a quello per cui la notificazione è richiesta, non è comunicazione dovuta e, quindi, la sua omissione non determina alcuna nullità (Cass. pen., sez. III, 16 ottobre 2014, n. 52507).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 429 c.p.p.
  • Art. 465 c.p.p.
  • Art. 477 c.p.p.
  • Art. 520 c.p.p.