Diritto processuale penale
Giudizio
27 | 07 | 2021
La notifica all'imputato contumace o assente del decreto che dispone l'anticipazione o il rinvio del dibattimento fuori udienza
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 29397 del 18 maggio 2021 (dep. 27 luglio
2021), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni
principi fondamentali in tema di notificazione del decreto di rinvio del dibattimento.
L'art. 465 c.p.p., nel prevedere la possibilità per il presidente
del tribunale o della corte di assise, una volta ricevuto il decreto che
dispone il giudizio, di anticipare l'udienza o differirla, per giustificati
motivi, stabilisce che il decreto debba essere comunicato al pubblico ministero
e notificato alle parti private, alla persona offesa ed ai difensori, fermi
restando i termini di cui all'art. 429, commi 3 e 4 , c.p.p., , almeno sette
giorni prima della nuova udienza.
Tale disposizione, pur riferita alla fase degli atti
preliminari al dibattimento, è pacificamente ritenuta applicabile anche nelle
ipotesi di rinvio fuori udienza, disposte nel corso del dibattimento, dovendo
le parti processuali venire a conoscenza dei rinvii disposti fuori udienza ed
essere quindi posti in condizione di partecipare all'udienza rinviata a data
diversa da quella già programmata. Mentre i rinvii disposti in udienza vengono
dati oralmente ed essi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro
che sono comparsi o debbono considerarsi presenti (art. 477, comma 3, c.p.p.),
quelli disposti fuori udienza non possono che essere comunicati alle parti
private ed ai loro difensori con le forme delle notificazioni; sicché
l'eventuale omissione determina una nullità riconducibile all'art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p.), incidendo sull'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato e
delle altre parti.
Il decreto con il quale, ai sensi dell'art. 465 c.p.p., viene
disposta l'anticipazione o il rinvio del dibattimento fuori udienza non deve
essere notificato personalmente all'imputato, già dichiarato contumace o
assente, essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta (Cass.
pen., sez. II, 12 novembre 2019, n. 8729).
Il difensore, infatti, rappresenta l'imputato contumace o
assente non solo nel corso delle udienze dibattimentali, ma anche quando il
dibattimento è sospeso; secondo tale logica, infatti, l'art. 477 c.p.p. prevede
che quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola
udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito. Situazione questa,
d'altro canto, analoga a quella che si verifica allorché viene dato avviso
orale del rinvio disposto in udienza, avviso del quale prende atto il difensore
senza che sia necessaria la notifica all'imputato assente al quale, in mancanza
di espresse previsioni dalla legge né ragioni particolari riferite ad atti di
contenuto sostanzialmente identico a quello per cui la notificazione è
richiesta, non deve essere effettuata alcuna comunicazione e, quindi, la sua
omissione non determina alcuna nullità (Cass. pen., sez. II, 12 novembre 2019,
n. 8729).
La correttezza di tale interpretazione è confermata dal fatto che laddove il legislatore ha voluto che l'imputato, benché contumace (ora assente), sia destinatario diretto di determinati atti compiuti nel corso del dibattimento, lo ha previsto espressamente (si pensi alle nuove contestazioni: l'art. 520 c.p.p. prevede infatti che in tal caso la contestazione venga inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale medesimo venga notificato per estratto all'imputato; il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione).
Quindi, la Suprema Corte ha ribadito il consolidato principio di diritto secondo il quale il decreto, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza non deve essere notificato personalmente all'imputato già dichiarato contumace (o assente), essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta. L'avviso personale all'imputato contumace (o a quello oggi dichiarato assente) di un fatto processuale, quando non vi sono espresse previsioni dalla legge, né ragioni particolari, riferite ad atti di contenuto sostanzialmente identico a quello per cui la notificazione è richiesta, non è comunicazione dovuta e, quindi, la sua omissione non determina alcuna nullità (Cass. pen., sez. III, 16 ottobre 2014, n. 52507).
Riferimenti Normativi: