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Diritto amministrativo

Processo amministrativo

27 | 07 | 2021

La definizione del giudizio in forma semplificata: presupposti e sindacato del potere del giudice

Cristina Tonola

La sesta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5564 del 27 luglio 2021, si è pronunciata sui presupposti della definizione del giudizio amministrativo, all’esito dell'udienza cautelare ai sensi dell’art. 60, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), chiarendo alcuni aspetti relativi alla sindacabilità del potere attribuito da tale norma al giudice procedente. Attraverso la previsione dell’art. 60 cit., l’ordinamento, al ricorrere di determinati presupposti, attribuisce al giudice il potere di statuire, anziché sulla domanda cautelare, sul merito della controversia definendo il giudizio in forma semplificata, in un’ottica funzionale, tra le altre cose, all’attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del giudizio. 

Tali presupposti, in particolare, sono rappresentati: - in positivo, dall’accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, dal decorso di almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, dalla celebrazione di un’udienza in cui il giudice adito (in composizione collegiale) sia investito della decisione sulla domanda cautelare, nonché dal previo avviso alle parti costituite; - in negativo, dall’assenza di una dichiarazione di parte, avente ad oggetto la volontà di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione. Al ricorrere dei relativi presupposti, l’ordinamento processuale attribuisce al giudice procedente il potere di statuire, anziché sulla domanda cautelare, sul merito della controversia. Le garanzie processuali prescritte dalla disposizione in esame assolvono, in particolare, alla funzione di tutelare il diritto di difesa di una delle parti, che risulterebbe violato qualora la controversia venga definita senza assicurare alla stessa l’esercizio dei poteri o delle garanzie espressamente riconosciute dall’ordinamento ai fini di difesa nell’ambito del giudizio.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito, in particolare, che la lesione del diritto di difesa fa riferimento ad un vizio – non genetico, ma – funzionale del contraddittorio, che si traduce nella menomazione dei diritti di difesa di una parte, che hapreso parte al giudizio, perché nei suoi confronti il contraddittorio iniziale è stato regolarmente instaurato, ma, successivamente, nel corso dello svolgimento del giudizio, è stata privata di alcune necessarie garanzie difensive. Le ipotesi sono tipiche e presuppongono la violazione di norme che prevedono poteri o garanzie processuali strumentali al pieno esercizio del diritto di difesa. Seguendo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2018, n. 11), tra tali ipotesi vi rientrano: a) la mancata concessione di un termine a difesa; b) l’omessa comunicazione della data dell’udienza; c) l’erronea fissazione dell’udienza durante il periodo feriale; d) la violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a. per aver il giudice posto a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio e non prospettata alle parti; e) la definizione del giudizio in forma semplificata senza il rispetto delle garanzie processuali prescritte dall’art. 60 c.p.a.; f) la sentenza pronunciata senza che fosse dichiarata l’interruzione nonostante la morte del difensore. 

La sentenza di prime cure risulta, cioè, inficiata da una nullità processuale per violazione del diritto di difesa, qualora il giudice procedente, nel definire la controversia, abbia privato la parte dell’esercizio di un potere processuale riconosciuto dall’ordinamento e attinente alla propria difesa nell’ambito del giudizio, influendo in tale modo, altresì, sulla perimetrazione del thema decidendum o del thema probandum ovvero sulla possibilità di esaminare gli atti processuali o di argomentare a sostegno delle proprie conclusioni (e/o a confutazione delle altrui deduzioni). 

Alla luce di ciò, nel caso di definizione del giudizio in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., in particolare, la circostanza che l'opportunità della sollecita decisione nel merito di una causa (funzionale, come si è detto, anche all’attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del giudizio) sia demandata al prudente apprezzamento del giudice, non esclude la sindacabilità di tale scelta in sede di gravame in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti necessari per la definizione semplificata del giudizio; ciò al fine di garantire l’effettività della salvaguardia del diritto di difesa delle parti, alla cui tutela sono poste le garanzie processuali di cui all’art. 60 c.p.a., le quali verrebbero, altrimenti, vanificate.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 60, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo)
  • Art. 73, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo)